Prot. n. 37/0010721
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – liste di mobilità e lavoro intermittente
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., e dell’Ufficio Legislativo si rappresenta quanto segue
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della medesima Legge.
In altri termini, l’indennità in questione viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.
Si sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione nella citata lista.
Con riferimento all’ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.
Sul punto, infatti, giova rammentare che la durata della prestazione nel lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e solo “in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003).
Al riguardo si segnala inoltre che l’INPS, con messaggio n. 7401/2011, in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento o meno dell’indennità di mobilità, fermo restando il mantenimento della iscrizione nella relativa lista.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte e in riposta al quesito avanzato, si ritiene che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l’iscrizione nella lista.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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