Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
In particolare l’istante chiede se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per gli Ammortizzatori sociali e I.O., e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla dettato dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Dal testo della disposizione in argomento, si evince come il Legislatore abbia inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, attraverso l’introduzione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei mesi.
L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma “di incentivo all’occupazione” (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015).
Ciò premesso occorre chiarire che, nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale.
Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.
Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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