Prot. 25/I/0010264
Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – godimento dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in caso di trasferimento d’azienda.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, già goduti dall’impresa cedente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno rilevare che l’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 assicura il godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% o lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro beneficiario, per un periodo di 36 mesi.
Tali benefici sono accordati a condizione che:
– il datore di lavoro beneficiario abbia proceduto ad “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”;
– il medesimo datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali (v. risposta ad interpello prot. n. 2693 del 14 novembre 2005).
Soddisfatte tali condizioni, lo sgravio contributivo del 50% è concesso alla generalità dei datori di lavoro, mentre lo sgravio contributivo del 100% è accordato solamente alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed alle imprese artigiane.
Le agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 sono riconosciute, quindi, in presenza di specifici presupposti concernenti: la “condizione soggettiva” dei lavoratori occupati, la tipologia contrattuale utilizzata e, al solo fine del godimento dello sgravio del 100%, “l’identificazione” del datore di lavoro beneficiario (v. INPS circ. n. 25/1991).
Nell’ipotesi in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1, c.c..
Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.
Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere, tuttavia, garantito al cessionario sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, come già richiesto al cedente.
In tale ipotesi, infatti, la ratio legis non è soltanto quella di agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti da lungo tempo disoccupati, ma anche di sostenere, favorire e creare nuova occupazione nelle imprese effettivamente operanti nel Mezzogiorno o nel settore dell’artigianato.
Prot. 37/0018817
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie – art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro (cfr. INPS circ. 17/2015).
Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010).
Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Istanza di interpello in materia di agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
L’Ordine di consulenti del lavoro di Isernia ha attivato la procedura di interpello, chiedendo il parere di questa Direzione con riferimento a due quesiti:
– uno relativo alla possibilità che le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, siano fruite da datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale fino a 20 ore settimanali, anche nelle ipotesi in cui tali lavoratori abbiano già in atto con altro datore di lavoro un rapporto di lavoro part time di eguale durata;
– l’altro concernente la possibilità di fruire, nel limite di 36 mesi, di dette agevolazioni da parte del datore di lavoro che assume nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore a tempo parziale con contratto di 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime.
In relazione a detti quesiti, acquisito il parere dell’INPS, si osserva quanto segue.
La dispensa, totale o parziale, dall’obbligo contributivo, secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, è effetto dell’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.
Attualmente le definizioni normative di disoccupato e dello stato di disoccupazione si ricavano dai decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 (nonché dalle specifiche delibere regionali assunte ex art. 5 D.Lgs. n. 297/2002) e possono ritenersi riferibili al lavoratore a tempo parziale a condizione che lo stesso soddisfi il requisito del limite reddituale al di sotto del quale sussiste lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento.
Tanto considerato è da ritenersi ammissibile al suddetto beneficio il datore di lavoro che assume il lavoratore a tempo parziale fino a 20 ore settimanali che si trovi da 24 mesi nello stato di disoccupazione così inteso, ancorché questi sia già occupato con medesimo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro.
Quanto alla possibilità di usufruire delle agevolazioni in esame da parte del datore di lavoro che assume nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime, è possibile giungere alle medesime conclusioni. Anche in tal caso, occorrerà valutare l’esistenza dei requisiti sopraccitati prima di ammettere il datore di lavoro ai benefici, i quali comunque avranno una durata pari a 36 mesi decorrenti dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068
pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
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