Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di sapere se:
– il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
I criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. In applicazione del decreto 6 marzo 2013, i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga “in proprio” i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico ecc.) il possesso di almeno uno di tali criteri. Inoltre, il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato dal docente – e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso – in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il decreto 6 marzo 2013 divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in:
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area rischi tecnici/igienico–sanitari;
– area relazioni/comunicazioni.
Più nel dettaglio, il quarto criterio del decreto 6 marzo 2013 prevede espressamente quanto segue: “Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.
Il quinto criterio dispone, invece: “Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione formatori),
o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di
un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.
Dalla semplice lettura della normativa appena riportata è dato evincere con evidenza quali siano i requisiti richiesti all’aspirante docente di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sempre nel già descritto campo della salute e sicurezza sul lavoro), i quali hanno valenza generale e sono, in particolare, indipendenti dalla appartenenza ad un albo o ad un ordine.
Di conseguenza, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza…) indicate specificamente.
Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale” (…) “coerente con l’area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza…) individuate dalla norma.
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che il decreto 6 marzo 2013 specifica che il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …), finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale riferimento esclude che sia sufficiente una mera “autodichiarazione” del soggetto.
Inoltre, sempre il decreto puntualizza che: “il triennio di riferimento decorre:
– dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. (13A02286) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2013)
Si rende noto che in data 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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