INTERPELLO N. 22/2016 dell’ 11.08.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) – contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti ex art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.

INTERPELLO N. 22/2016 dell’ 11.08.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti ex art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.

m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0015913.11-08-2016

Contribuzione, Apprendisti, Ore di formazione esterna, Capacità tecnica, Retribuzione imponibile.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti ex art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

In particolare, l’istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, dell’INPS e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre muovere dall’analisi dell’apprendistato che si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Il piano formativo allegato al contratto di assunzione definisce gli obiettivi da conseguire ripartendo l’impegno tra l’attività di formazione interna ed esterna all’azienda.

Al fine di determinare la retribuzione imponibile, va considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l’importo delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata.

Ciò vuol dire che il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge (cfr. art. 7, comma5).

In ragione di quanto sopra, già con circolare n. 208 del 13 ottobre 1988, l’INPS ebbe a precisare, su conforme parere di questo Dicastero, che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989.

Ciò premesso, va ricordato che l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, pari al 10% ai sensi dell’art. 1, comma 773, L. n. 296/2006 e salvo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 183/2011, è stata attualmente ridotta nella misura del 5% ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016.

Alla luce di quanto sopra, la suddetta aliquota del 5%, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista, retribuzione che deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 disponga che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.

Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338 Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati. (GU n.237 del 10-10-1989 ) note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).

LEGGE 7 dicembre 1989, n. 389 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati. (GU n.287 del 9-12-1989 ) note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1989.

LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (GU n.302 del 29-12-1995 – Suppl. Ordinario n. 153 ) note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1996

DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. (GU n.250 del 12-9-1983 ) note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).

LEGGE 11 novembre 1983, n. 638 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. (GU n.310 del 11-11-1983 )

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 – Suppl. Ordinario n. 244 ) note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006.

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 – Suppl. Ordinario n. 234 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell’art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

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