INTERPELLO N. 23/2016 del 30.12.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.

INTERPELLO N. 23/2016 del 30.12.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.

m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0024310.30-12-2016

Unità di Lavoro Annuo – U.L.A., somministrazione di lavoro, assunzione disabili, incremento occupazionale netto,

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.

L’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

In particolare l’istante chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero al all’impresa utilizzatrice.

Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all’art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3, L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre sottolineare come la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999, per promuovere il concreto inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L’incentivo in argomento è fruibile per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part time, laddove siano effettuate da datori di lavoro privati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68, ovvero nel caso in cui gli stessi, pur non risultando soggetti ai suddetti obblighi, procedano all’assunzione in presenza dei requisiti di cui all’art. 13. Peraltro, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13, comma 1 bis, L. n. 68/1999).

Ai fini della soluzione del primo quesito, va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”.

Sempre al fine di garantire una uniforme applicazione degli incentivi, la disposizione da ultimo menzionata, alla lett. f), stabilisce altresì quali siano le modalità di calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, che con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).

In ordine alla seconda problematica sollevata, relativa al requisito della riduzione della capacità lavorativa, occorre richiamare invece l’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.

In altri termini, laddove l’Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell’utilizzatore.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n.68 del 23-3-1999 – Suppl. Ordinario n. 57 ) note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

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