INTERPELLO N. 24/2015 del 24.09.2015 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri.

INTERPELLO N. 24/2015 del 24.09.2015 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 23/2015 – contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri.

Prot. n. 37/0015442

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004D.Lgs. n. 23/2015 – contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria degli autoferrotranvieri.

L’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) e l’Associazione Trasporti (ASSTRA) hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibile applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre premettere che il rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri trova la propria regolamentazione nel Regio Decreto n. 148/1931, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore del 23 luglio 1976, che peraltro possono derogare, ai sensi della L. n. 270/1988, ai principi contenuti nel medesimo Decreto.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la regolamentazione in questione, specie con riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari di cui all’allegato A del Regio Decreto, costituisse un corpus normativo unico avente i caratteri della specialità e come tale passibile di modifiche solo mediante specifici interventi legislativi, salva la possibile integrazione con le norme generali in relazione a specifiche lacune, non superabili neanche mediante una lettura “analogicoestensiva” di altre disposizioni del Regio Decreto afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. sent. n. 5551/2013 che richiama Cass. sent. n. 11929/2009).

Ciò posto, in riferimento alla tematica sollevata, si osserva che il Regio Decreto contempla esclusivamente alcune fattispecie di recesso (la cessione di linee, la riduzione dei posti, l’inabilità al servizio, lo scarso rendimento, nonché la destituzione) mentre, anche in esito all’abrogazione dell’art. 58 Allegato A, nulla dispone in relazione alle tutele accordate al lavoratore nelle ipotesi di licenziamento illegittimo.

A fronte dell’indicato contesto normativo, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 11547/2012), superata la giurisdizione esclusiva di cui al richiamato art. 58 con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie afferenti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha ritenuto che debba trovare applicazione per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto la disciplina generale ex art. 18, L. n. 300/1970.

Tanto in ragione della forza espansiva dell’art. 18 “che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988; Corte Cost. n. 17/1987) e quindi a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina”, come avviene nel caso in esame.

Tale soluzione interpretativa, come asserito dalla giurisprudenza, si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.

A tale ricostruzione va ulteriormente aggiunto che il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 23/2015 sulla disciplina delle tutele accordate in caso di licenziamento “per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (…)” decorrente dall’entrata in vigore del Decreto.

In definitiva, stante l’orientamento giurisprudenziale innanzi indicato e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.Lgs. n. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU n.54 del 6-3-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148 Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148) (GU n.56 del 9-3-1931) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931

LEGGE 12 luglio 1988, n. 270 Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell’esodo del personale inidoneo ed altre misure. (GU n.166 del 16-7-1988) note: Entrata in vigore della legge: 31/07/1988

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-5-1970 )

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