INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 – Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.”
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
– le aziende multiutility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
– in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
– i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
– a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
– i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
– in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).
Al riguardo, va evidenziato che l’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”. Tale disposizione è quella risultante all’esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: “L’articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del
Titolo IV, che regolamenta i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto legislativo). In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. In questo senso l’art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.
D.lgs. n. 106/2009; Testo dell’atto trasmesso – Relazione illustrativa, relazione tecnica e analisi dell`impatto della regolamentazione – Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
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