INTERPELLO N. 3/2016 del 20.01.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) Contratto di solidarietà difensivo

INTERPELLO N. 2/2016 del 20.01.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di solidarietà difensivo.

Prot. 37/0001042

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di solidarietà difensivo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 236/1993 recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.

In particolare, l’istante pone un duplice ordine di questioni.

Con riferimento alla fattispecie della somministrazione di lavoro si chiede se, laddove l’impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, L. n. 236/1993, possano essere ammessi ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati presso la medesima impresa

In secondo luogo, l’interpellante domanda se i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possano svolgere attività lavorativa presso terzi “con contratto di lavoro part time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà” e, nell’ipotesi affermativa, se la solidarietà debba essere o meno oggetto di rimodulazione in considerazione del lavoro svolto presso altro datore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dall’analisi della ratio e della funzione dell’istituto del contratto di solidarietà difensivo che, in funzione di ammortizzazione sociale, è preordinato al mantenimento dei livelli occupazionali in situazioni di crisi aziendale temporanea

L’istituto si attiva, ai sensi del D.L. n. 726/1984, in forza di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede la diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione oraria.

Per le aziende non aventi diritto alla fruizione del trattamento di integrazione salariale, il contratto di solidarietà può essere attivato ai sensi dall’art. 5, commi 5 e 8, della L. n. 236/1993.

Nello specifico l’art. 5, comma 5, sancisce che “alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati (…)”.

Si fa comunque presente che a decorrere dal 1° luglio 2016, in forza del disposto di cui all’art. 46, D.Lgs. n. 148/2015 sarà abrogato l’intero art. 5 L. n. 236/1993.

Ciò premesso, in risposta alla prima questione, si evidenzia che ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 81/2015, “il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (…)”.

Ciò in quanto il lavoratore somministrato instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’agenzia di somministrazione, della quale resta dipendente anche a seguito dell’invio in missione presso l’impresa utilizzatrice.

In caso di crisi aziendale, il Legislatore ha previsto espressamente l’accesso al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il lavoratore in somministrazione, in base alla richiesta effettuata dall’agenzia di somministrazione/datore di lavoro, secondo criteri da ultimo disciplinati da questo Ministero con D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014

Diversamente, non sussiste analoga previsione normativa che contempli la possibilità per i lavoratori impiegati in somministrazione di accedere, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 236/1993 al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice

Ne consegue che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015).

Con riferimento, invece, alla seconda problematica, non sembrano sussistere specifiche preclusioni in ordine all’eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.

A tal proposito si sottolinea come il Legislatore del 2015, con il D.Lgs. n. 148 abbia confermato all’art. 8 comma 2 quanto già precedentemente previsto dall’art. 8, comma 4, del D.L. 86/1988 secondo cui “il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”

In ordine all’espletamento di attività lavorativa presso terzi nelle giornate interessate dalla solidarietà, ai fini dell’eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’INPS con circolare n. 130/2010.

LEGGE 19 luglio 1993, n. 236 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993 ) note: Entrata in vigore della legge: 20-07-1993

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726 Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (GU n.299 del 30-10-1984 ) note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (in G.U. 22/12/1984, n.351).

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (GU n.175 del 27-7-1991 – Suppl. Ordinario n. 43 ) note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86 Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (GU n.68 del 22-3-1988 ) note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).

LEGGE 19 dicembre 1984, n. 863 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (GU n.351 del 22-12-1984)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. (11G0007) (GU n.9 del 13-1-2011 )

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. (15G00163) (GU n.220 del 22-9-2015 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

 

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