m_lps.32.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010322.29-05-2018
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 31, comma 1, lettera e) ed f), del d.lgs. n. 150/2015 recante la disciplina dei principi generali di fruizione degli incentivi.
L’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione Generale in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.
In particolare, l’Associazione istante chiede se la condizione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa utilizzatrice ovvero all’Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.
Al riguardo, acquisito il parere dell’ANPAL e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della corretta interpretazione del quesito appare utile ricordare che l’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015 regola organicamente la modalità di accesso agli incentivi all’occupazione ed individua i principi generali da osservare al fine di garantire la loro omogenea applicazione.
In particolare, la lettera e) del citato articolo 31 prevede espressamente che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;”.
La lettera f) del medesimo articolo individua, invece, le modalità per calcolare la forza lavoro mediamente occupata al fine di determinare l’incremento occupazionale.
Con risposta ad interpello n. 23/2016, questo Ministero si è già espresso in merito all’interpretazione della suddetta lettera f) con riferimento all’ipotesi dell’assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione al fine di usufruire degli incentivi economici previsti dall’articolo 13 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. Tale interpello ha chiarito che in caso di somministrazione il calcolo dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro “deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di lavoro Annuo – ULA (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).”.
Alla luce di quanto rappresentato, appare conforme ai principi generali di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e all’orientamento già espresso da questo Ministero con la risposta ad interpello n. 23/2016 ritenere che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all’impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.
m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0024310.30-12-2016
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione di lavoro e assunzione disabili – incremento occupazionale netto.
L’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
In particolare l’istante chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero al all’impresa utilizzatrice.
Si richiedono, altresì, chiarimenti sul disposto di cui all’art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3, L. n. 68/1999.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre sottolineare come la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999, per promuovere il concreto inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
L’incentivo in argomento è fruibile per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part time, laddove siano effettuate da datori di lavoro privati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68, ovvero nel caso in cui gli stessi, pur non risultando soggetti ai suddetti obblighi, procedano all’assunzione in presenza dei requisiti di cui all’art. 13. Peraltro, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13, comma 1 bis, L. n. 68/1999).
Ai fini della soluzione del primo quesito, va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”.
Sempre al fine di garantire una uniforme applicazione degli incentivi, la disposizione da ultimo menzionata, alla lett. f), stabilisce altresì quali siano le modalità di calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, che con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).
In ordine alla seconda problematica sollevata, relativa al requisito della riduzione della capacità lavorativa, occorre richiamare invece l’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi
In altri termini, laddove l’Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell’utilizzatore.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068
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