INTERPELLO N. 9/2016 del 12.02.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) Età pensionabile tersicorei e ballerini

INTERPELLO N. 9/2016 del 12.02.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – età pensionabile tersicorei e ballerini – art. 3, comma 7, L. n. n. 100/2010 – esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione dell’attività di servizio – limiti temporali.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – età pensionabile tersicorei e ballerini – art. 3, comma 7, L. n. n. 100/2010 – esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione dell’attività di servizio – limiti temporali.

Prot. 37/0002855

L’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS), ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’interpretazione della normativa inerente l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini, con riferimento all’esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell’attività di servizio. In particolare si chiede se il termine biennale debba riferirsi esclusivamente all’esercizio del diritto di opzione oppure determini anche il limite di durata massima per la permanenza in servizio.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale Politiche Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che la norma che definisce l’età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini è contenuta nell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 182/1997, come modificata dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010) e, successivamente, dall’art. 6, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.

La norma del 2010, in particolare, ha fissato l’età pensionabile in 45 anni per uomini e donne a decorrere dal 1° maggio 2010, riducendo ed equiparando i limiti precedentemente previsti fissati in 47 anni per le donne e in 52 anni per gli uomini. Tale requisito è stato poi innalzato a 46 anni dal successivo intervento del Legislatore del 2013, con decorrenza 17 gennaio 2014.

Con riferimento al quesito posto, va osservato che l’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010, in via assolutamente transitoria ed eccezionale, riserva un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell’età pensionabile, alla data di entrata in vigore della legge si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo, disponendo che: “per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini”.

La possibilità di esercitare l’opzione risulta, quindi, vincolata a precisi termini decadenziali, differenziati in dipendenza del diverso momento di maturazione dei requisiti anagrafici. Per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 100/2010 (30 giugno 2010) il diritto di opzione andava esercitato “entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione” (e quindi entro il 30 agosto 2010); per gli altri, l’esercizio del diritto è fissato entro tre mesi precedenti alla maturazione del diritto a pensione.

Il Legislatore riconosce al lavoratore altresì la possibilità di rinnovare annualmente l’opzione esercitata nei termini sopra descritti, purché entro i limiti massimi pensionabili secondo la normativa previgente (ovvero 47 anni per le donne e 52 per gli uomini).

Alla luce del dato letterale della norma e in risposta al quesito avanzato, si ritiene che il limite biennale previsto dalla disposizione de quo, valga a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali.

Non appare, infatti, possibile ritenere che il termine biennale definisca, come prospettato dall’istante, anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell’opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali ultimi, invece, devono ritenersi utili a definire l’ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 29 giugno 2010, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (10G0123) (GU n.150 del 30-6-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2010

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182 Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. (GU n.147 del 26-6-1997 ) note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1997

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (10G0085) (GU n.100 del 30-4-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2010. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 (in G.U. 30/06/2010, n.150).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 ((Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex ENPALS e l’ex INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)). (14G00004) (GU n.12 del 16-1-2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard

Ispettori del lavoro Associati

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati

Normativa Portale Cliclavoro

Contratti Cliclavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

Gazzetta Ufficiale

Sito Corte Costituzionale

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione

Sentenze Consiglio di Stato

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Normativa Europea

Eur Lex

Garante della Privacy

Sito Ufficiale Unione Europea

Commissione europea, Salute e sicurezza sul lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA)

Distacco UE

Agenzia delle Entrate, Circolari

Circolari Ministero delle Finanze

UNADIS MLPS

URP On Line MLPS

Ministero dello Sviluppo Economico

ANPAL

ANPAL Archivio Normativo

ILA ONLINE sito archeologico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

CCNL Funzioni Centrali

Relazione Corte dei Conti su Prot. Intesa MLPS, INPS, INAIL, AdE

MLPS – INL Trasparenza incarichi

INL Atti Generali, Trasparenza

FileCloudMlps

Portale NDR Ministero della Giustizia

Documentazione INL

Messaggi INPS; Circolari INPS;

Circolari Inail

Normativa Ministero del Lavoro

INL Normativa, INL Interpelli

Interpelli Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro Sito Archeologico; Normativa

MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro

MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza

MLPS Sito Interpelli

MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004

MLPS Pubblicità Legale

Dipartimento Pari Opportunità

Portale Ispettorato nazionale del lavoro INL

Orientamenti Ispettivi: Circolari e pareri 2018; Circolari e Pareri INL 2017, Pareri INL 2016, Pareri INL 2015, Pareri INL 2014

INL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Modulistica INL

Modulistica MLPS

Testo Unico Salute e Sicurezza Vers. Maggio 2018

SGIL

TIS-Web Cronotachigrafi

Guardia di Finanza

ILO

Ricerca Sentenze CNCE

Ricerca Leggi CNCE

CIGSonline

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply