LA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE FORZE ARMATE.
Ai sensi dell’Articolo 13 [Vigilanza, Titolo I – Principi Comuni, Capo II – Sistema Istituzionale] comma 1-bis del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 :
“Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”.
L’obbligo del rispetto della normativa afferente la sicurezza del personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1496, comma 1).
Normativa:
- Lgs. n. 81/2008
DECRETO 22 giugno 2011 (MINISTERO DELLA DIFESA) Struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11A12389) (Suppl. Ordinario n. 211)
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare. (10G0089) (GU Serie Generale n.106 del 8-5-2010 – Suppl. Ordinario n. 84) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1)Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Decreto 25 maggio 2005 Ministero della Difesa. Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell’ambito del Ministero della difesa. (GU n. 289 del 13-12-2005)
Ministero della Difesa, dec. 25 maggio 2005 – Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell’ambito del Ministero della difesa
DECRETO 14 giugno 2000, n. 284 Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della difesa. (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2000)
Cassazione Penale, 21 dicembre 2010, n. 44883 – Responsabilità del direttore di una esercitazione militare di tiro per accidentale esplosione di una munizione e conseguente infortunio dell’assistente di tiro.
Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della Difesa, in territorio nazionale e all’estero DPR n. 90/2010.
Direttiva SGD-G-022 – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Gennaio 2012 (file .pdf 2,14 Mb)
Direttiva SGD-G-022 – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Luglio 2010
Direttiva SGD-G-022 – “Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa” – Edizione Luglio 2010
Forze armate Guida agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, Pierpaolo Masciocchi
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate di Antonio De Paolis* Sabato 18 Febbraio 2012 16:13
LINEE GUIDA SME PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
La sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate Mar.Ord. Giuliano Andreazza
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n.170 Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell’articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
L’organizzazione antinfortunistica nell’ambito dell’Esercito Italiano, la Prevenzione e la Vigilanza le due facce di una stessa medaglia, Rivista militare.
Rif. Camera Rif. Normativi XVII Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell’utilizzo dell’uranio impoverito, Resoconto stenografico
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa/DNA I Reparto Catalogo Generale dei corsi di formazione Edizione 2015
“Direttiva interforze di policy nazionale in materia di abbreviazioni e sigle militari” (SMD-G-016 (A)) / “Glossario nazionale delle abbreviazioni e sigle militari” (SMD-G-016 (A)-2)
SMD-G-026 Direttiva Interforza sulla Terminologia Militare, Edizione 2006
Stato Maggiore dell’Esercito, 29 dicembre 2010, prot. n. 5469 – Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di “datore di lavoro” ai fini dell’applicazione della normativa prevenzionale
Norme di Riferimento e Procedure di Medicina del Lavoro in Ambito Militare
LINEE GUIDA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE – ANNO 2010
Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Atto a cui si riferisce: C.4/08896 il 24 maggio 2012 il sottocapo di 3a classe Alessandro Nasta è morto tragicamente sulla nave Amerigo Vespucci mentre operava in alberata per una manovra alle vele; durante tale attività…
DOCUMENTO DI STUDIO, ANALISI E PROPOSTE dei delegati CO.I.R. e del gruppo di studio del COM e TU istituito con delibera nr.28 Presentato a cura dei Cap. Missio e Lgt Frizzerin il 21 dicembre 2012
18/06/2015 Protocollo d’intesa in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari tra IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA DIFESA
DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 14 febbraio 2002 (Ministero della Economia e delle Finanze) – Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale)
DECRETO 13 agosto 1998, n. 325 (Ministero delle Finanze) Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. (GU Serie Generale n.211 del 10-9-1998) note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-1998 (Fonte Gazzetta Ufficiale)
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 59
LEGGE 31 marzo 2000, n.78 Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.
Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 “Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000 – Supplemento Ordinario n. 173
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 298 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.(GU Serie Generale n.248 del 23-10-2000 – Suppl. Ordinario n. 173) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2000
2012, Antonio De Paolis, Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate – 3.17. Funzioni dei servizi di vigilanza
Uffici di riferimento per la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro delle Forze armate
Ministero della Difesa I Reparto – 4° Ufficio Antinfortunistica, Sanità, Ambiente e Vigilanza
L’Ufficio opera a norma delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari, assicurando funzioni di indirizzo e coordinamento per tutta l’A.D. sulla materia della sicurezza e salute del personale ed effettua il coordinamento e l’attuazione dei servizi di vigilanza in materia
Indirizzo:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa/DNA – I Reparto – 4° Ufficio
Via XX Settembre 123/a – 00187 Roma
E-mail: r1u5s0@sgd.difesa.it
Per quanto riguarda la Marina Militare:
Ufficio Generale per la Prevenzione Antinfortunistica e la Tutela Ambientale (U.Ge.Co.Pre.A.), che è l’elemento di organizzazione preposto alla trattazione delle materie di prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela ambientale; in particolare, relativamente alle predette materie, si occupa di trattazione delle tematiche di Forza Armata, di elaborazione delle linee di indirizzo generale e di coordinamento delle attività. Si articola nei seguenti elementi:
Ufficio Tutela Ambientale;
Ufficio salute e malattie professionali;
Ufficio prevenzione e sicurezza;
Elemento di organizzazione preposto alla Vigilanza antinfortunistica per la Marina (MARIVIGILANZA), con l’attribuzione al personale designato delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed assumendo, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Forza Armata.
LINEE GUIDA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE – ANNO 2010
Direttiva del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare N. 2 del 31 dicembre 2012, Revisione Organizzativa dello Strumento militare – Disposizioni attuative nel settore ordinativo ed organico
Per quanto riguarda l’Esercito:
Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (Di.Co.Pre.V.A.).
La Di.Co.Pre.V.A. è posta alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito (SCaS.M.E.).
Da questa Direzione dipende, per la parte prevenzione e protezione, l’Ufficio Antinfortunistica Medicina del Lavoro, Tutela Ambientale e Infrastruttura (A.Me.L.T.A.I.), inserito nel Dipartimento Tecnico del Comando Logistico dell’Esercito (COMLOG), mentre per l’Attività di Vigilanza, ha l’Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (U.Co.Se.V.A.).
Nel contempo, la Di.Co.Pre.V.A., per i soli aspetti tecnico – funzionali, riceve direttive dall’Unità di Coordinamento Centrale per la Vigilanza (U.Co.Ce.V.), inserita nel Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA/DNA ).
L’A.Me.L.T.A.I. ha come suoi organi tecnico funzionali i due Centri di Sicurezza Antinfortunistica, di Medicina e Igiene del Lavoro e Tutela Ambientale Intermedi (C.S.A.M.I.L.T.A.I.) posti alle dirette dipendenze dei comandi logistici nord e sud (COMLOG NORD e COMLOG SUD)
L’Organismo al quale fa capo la vigilanza è rappresentato dall’ Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d’Area (U.Co.Se.V.A.) che è posto alle dirette dipendenze della Di.Co.Pre.V.A.
L’U.Co.Se.V.A. svolge compiti di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dei dipendenti dei Servizi di Vigilanza d’Area, indicando gli ambiti e le priorità di intervento.
L’U.Co.Se.V.A. espleta i propri compiti istituzionali con personale selezionato e designato secondo i requisiti imposti dal dettato normativo e sulla base delle procedure tecnico operative dello SME – Dipartimento impiego del Personale (S.M.E.D.I.P.E.).
Di.Co.Pre.V.A.; Uf.A.Me.L.T.A.I.; U.Co.Se.V.A.; U.Co.Ce.V.; C.S.A.M.I.L.T.A.I.; CE.FO.DIFE ex CIVILSCUOLADIFE; Nuclei di Vigilanza (Nu.V.); Vigilanza (UCoCeV – UCoSeVA)
L’organizzazione antinfortunistica nell’ambito dell’Esercito Italiano, la Prevenzione e la Vigilanza le due facce di una stessa medaglia, Rivista militare.
Ministero della difesa, Direttiva per l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’ambito del Ministero della difesa – SGD-G-022, 13 gennaio 2012
Per quanto riguarda l’Aeronautica militare:
UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE E VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA
L’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione e Vigilanza Antinfortunistica è stato costituito in data 31 marzo 2006 articolato su due Servizi di Vigilanza d’Area dislocati presso i Comandi di Regione Aerea. Il compito dell’Ufficio è quello di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ove vengano svolte attività di carattere riservato o operativo.
Unità Organizzative e relativi compiti
AERONAUTICA MILITARE – Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
AERONAUTICA MILITARE – Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e Tutela Ambientale (UCOPRATA ).
Per quanto riguarda i Carabinieri:
Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri è operante un sistema di governance per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale e le responsabilità sono ricondotte alle Sezioni antinfortunistica e ambiente e vigilanza antinfortunistica dell’ufficio logistico (dalla Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio Graziano Seduta n. 13 di Giovedì 17 marzo 2016 )
I Carabinieri per la Tutela del Lavoro Sul rispetto della normativa antinfortunistica e previdenziale nei luoghi di lavoro in generale opera e vigila anche il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, presente in ogni provincia con i propri Nuclei Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) per meglio combattere le condizioni di sfruttamento a danno dei più deboli, come minori ed extracomunitari irregolari, e per contenere il tragico fenomeno degli infortuni sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate, Mar.Ord. Giuliano Andreazza
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 31 luglio 1997 Istituzione del “Comando carabinieri ispettorato del lavoro” presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (GU Serie Generale n.189 del 14-8-1997)
Legge 28 novembre 1996, n. 608 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 – Supplemento Ordinario n. 209
MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 12 novembre 2009 Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. (10A02576) (GU Serie Generale n.52 del 4-3-2010)
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Adempimenti, obblighi e sanzioni ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81/08 integrato e modificato dal DLgs 106/09 Roma – Giugno 2011
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza:
Ai sensi del Decreto ministeriale del 14 febbraio 2002 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 13-03-2002 sono state individuate “le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonché le modalità di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell’ambito del Corpo della guardia di finanza”.
In queste aree i servizi sanitari e tecnici Corpo della guardia di finanza, “espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute”.
I servizi sanitari e tecnici potranno anche “avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti”.
Questo personale deve essere in possesso dell’abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell’apposito nulla osta di segretezza.
Anche la Guardia di finanza svolgerà i controlli per verificare la corretta applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. A prevederlo è un decreto ministeriale del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 13 febbraio 2002. A seguito del decreto legislativo n. 69 del 2001, sono stati istituiti il comparto sanitario della Guardia di finanza, e definite le competenze degli ufficiali medici. Ai quali, ora dunque, spetterà provvedere ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari nei reparti, nelle aree di reclutamento e di addestramento, di esercitazione, nei laboratori. Prevista la possibilità di avvalersi di personale civile, ma solo dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’Art. 2 del DM 4 aprile 2002 i servizi sanitari e tecnici di cui all’Art. 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con Determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l’attività di vigilanza di cui al comma 1, non può fare parte del servizio di prevenzione protezione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Vedasi anche Aggiornamento Circolare n. 166625/15 recante “Attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 59
DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 14 febbraio 2002 (Ministero della Economia e delle Finanze) – Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale)
DECRETO 13 agosto 1998, n. 325 (Ministero delle Finanze) Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. (GU Serie Generale n.211 del 10-9-1998) note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-1998 (Fonte Gazzetta Ufficiale)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5-2010 – Suppl. Ordinario n. 84 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270 Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038) (GU n.37 del 15-2-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091) (GU n.140 del 18-6-2010 – Suppl. Ordinario n. 131 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.
DECRETO Ministero della Economia e delle Finanze 14 febbraio 2002 Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Guardia di Finanza). (GU Serie Generale n.61 del 13-03-2002)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. (GU n.71 del 26-3-2001 – Suppl. Ordinario n. 59 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001
Aggiornamento Circolare n. 166625/15 recante “Attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”
REGIO DECRETO 11 luglio 1941, n. 1161 Norme relative al segreto militare. (041U1161) (GU n.257 del 30-10-1941 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/1941
DECRETO 13 agosto 1998, n. 325 Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.(GU Serie Generale n.211 del 10-09-1998) note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-1998
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