Con ordinanza n. 805 del 19 gennaio 2021 la Corte di Cassazione- Sesta sezione Civile-L , nel rigettare il ricorso da parte dell’INPS avente ad oggetto la pretesa, per un soggetto iscritto alla gestione commercianti, di assoggettare a contribuzione anche i “redditi” derivanti dalla partecipazione, pro quota, ad altre società a responsabilità limitata, ha ritenuto infondata la richiesta dell’INPS, atteso che nel caso in cui il lavoratore autonomo percepisca utili per effetto della partecipazione, quale socio di capitali (senza dunque prestare attività lavorativa), ad una società di capitali, tali utili non sono qualificabili quali redditi di impresa bensì quali redditi di capitale e, come tali, non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi.
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