Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017, Prot. n. 3/2017, Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori<.
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Prot. n. 3/2017
Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008<, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008<, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008<:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009< (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008<. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.<
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Ai sensi dell’art. Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, Titolo I – Principi Comuni, Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 81/2008<:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Per la violazione dell’Articolo 18, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 81/2008< il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (eventuale sanzione ridotta: € 1.233,00) ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008<.
Ai sensi dell’art. Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, Titolo I – Principi Comuni, Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008<:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Per la violazione dell’Articolo 18, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008< il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (eventuale sanzione ridotta: € 1.424,80) ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008<.
Ai sensi dell’art. Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, Titolo I – Principi Comuni, Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008<:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
Per la violazione dell’Articolo 18, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008< il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro (eventuale sanzione ridotta: € 1.096,00) ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008<.
Per la sola violazione dell’Articolo 18, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008<, ai sensi dell’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, Titolo I – Principi Comuni, Capo IV – Disposizioni Penali, Sezione I – Sanzioni), comma 6-bis del D. Lgs. n. 81/2008<:
In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
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