Lo STAFF ILA segnala la versione definitiva del comma 445 della Legge di Bilancio 2019, comma contenente numerose novità di interesse per gli ispettori del lavoro. L’anzidetto provvedimento entra in vigore il 01/01/2019.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 18 gennaio 2019, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Comma 445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;
g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;
h) al fine di consentire una piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Comma 300. Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Comma 344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell’assegnazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, comma 233 (Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro)
Il comma in esame prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’elevamento di ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, il comma reca, alla lettera f), una norma finanziaria relativa all’attività di rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato e, alla lettera g), una norma sui provvedimenti di fuori ruolo o di comando del personale del medesimo Ispettorato.
In particolare, la lettera a), autorizza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito Ispettorato) ad assumere (con relativo aumento della dotazione organica) a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità l’anno nel biennio 2019-2020 e a 330 unità per il 2021. A tal fine, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 per un importo di 750.000 euro per il 2019, 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021. Oltre a ciò, viene elevato (da 10 a 13 milioni) il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall’aumento delle sanzioni per lavoro irregolare (di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, del D.L. 145/2013) relativo a misure dirette ad un più efficiente impiego sull’intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché all’attuazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare. Spetta all’Ispettorato comunicare agli organismi preposti il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Agli oneri relativi, pari a 6 milioni di euro per il 2019, 24 milioni di euro per il 2020 e 37 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo di 6,1 milioni di euro per il 2019, 24.393.000 per il 2020 e 40.655.000 annui a decorrere dal 2021) si provvede a valere sulle risorse stanziate per assunzioni ulteriori, presso pubbliche amministrazioni nazionali, rispetto a quelle consentite a legislazione vigente, risorse di cui all’art. 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016, come incrementate dall’articolo 1, comma 161, del presente disegno di legge. Ai fini delle assunzioni in oggetto, il ricorso alle procedure concorsuali è subordinato al previo esperimento della procedura cosiddetta di mobilità volontaria, mentre viene esclusa l’applicazione della cosiddetta mobilità “per ricollocazione” del personale collocato in disponibilità.
Si ricorda che il D.Lgs. 149/2015 ha disposto l’istituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.
L’articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l’articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.
La lettera b) del presente comma 233 modificando l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 149/2015, incrementa da 2 a 4 le posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 le posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell’Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell’Ispettorato la modifica delle disposizioni del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell’Ispettorato medesimo.
Contestualmente, la successiva lettera c) autorizza l’Ispettorato ad assumere le nuove unità dirigenziali non generali richiamate in precedenza, nonché ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale. Queste ultime assunzioni possono effettuarsi anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, la cui validità viene conseguentemente prorogata al 30 giugno 2019. Non trovano applicazione le disposizioni relative alla mobilità volontaria e all’assegnazione del personale collocato in disponibilità (di cui agli articoli 30 e 34-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001). Ai relativi oneri (pari a 2.783.000 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dall’articolo 1, comma 161, del presente disegno di legge.
La mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche è disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le richiamate amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. I presupposti perché la domanda possa essere accolta sono i seguenti:
– esistenza di un posto vacante nella pianta organica dell’amministrazione di destinazione;
– corrispondenza della qualifica posseduta dal dipendente rispetto a quella richiesta per la copertura del posto vacante;
– parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’amministrazione di appartenenza.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore ai 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. Tali disposizioni sono applicate ai dipendenti con figli di età inferiore a 3 anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede
Con il D.M. 14 settembre 2015 sono stati fissati i criteri per realizzare i richiamatati processi di mobilità, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza accordo preventivo, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
La mobilità attivata d’ufficio o mobilità collettiva è disciplinata dagli articoli da 33 a 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevedono in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell’ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. In particolare, l’articolo 34-bis, comma 2, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provveda (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali interessate) entro 15 giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco di disponibilità del personale. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
La lettera d) del presente comma 233 prevede l’incremento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie.
Più specificamente:
– viene disposto l’incremento del 20% (invece della somma fissa di 100 euro prevista nel testo originario) degli importi dovuti con riferimento a (numeri 1 e 3):
la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (si ricorda che la sanzione – la quale non concerne il datore di lavoro domestico – è distinta da quella relativa alla prima violazione dell’obbligo di comunicazione);
la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi;
la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite;
la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero;
le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste (ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 276/2003 e del D.Lgs. 8/2016) per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro;
le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato;
la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
– viene disposto l’incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (numero 2).
Non c’è più il riferimento (previsto nel testo originario del disegno di legge) all’incremento del 15% delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia prevenzionistica e delle somme che l’Ispettorato ammette a pagare, in sede amministrativa, in caso di adempimento delle prescrizioni indicate in sede di accertamento di violazioni di norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (di cui al comma 3 del testo originario).
Le maggiorazioni in oggetto (lettera e)) sono raddoppiate se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti. Le ulteriori maggiorazioni di cui alla presente lettera e) sono versate al bilancio dello Stato (salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, concernente le somme che le ASL, in quanto organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa) per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate per valorizzare l’apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.Lgs. 150/2009.
La lettera f) del presente comma 233 stabilisce che le entrate derivanti dall’applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato (ex articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro (500.000 nel testo originario), ad incrementare il Fondo risorse decentrate (vedi supra) e ad incentivare l’attività di rappresentanza dell’Ispettorato.
Ai sensi della successiva lettera g), al fine di consentire la piena operatività dell’Ispettorato, la norma secondo cui, qualora disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta non si applica sino al 31 dicembre 2020 per il personale dell’Ispettorato, ad esclusione dei provvedimenti di fuori ruolo o di comando presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
PRECEDENTE Notizia:
Lo Staff ILA segnala il comma 445 (ex 233) del Disegno di Legge d’iniziativa del Governo approvato dal Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2018 con modificazioni, già approvato dalla Camera dei deputati.
Legislatura 18ª – Disegno di legge n. 981 Senato della Repubblica
[Dossier del Servizio studi, con le modifiche approvate dal Senato e il maxiemendamento del Governo]
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2018, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;
g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;
h) al fine di consentire una piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti le procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PRECEDENTE Notizia:
Lo Staff ILA segnala le novità di interesse per gli ispettori del lavoro contenute nel testo bollinato del maxiemendamento alla Legge di Bilancio, Maxiemendamento 1.9000, A. S. 981.
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo:
a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2010 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’art. 14 comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: <<nel limite massimo di 10 milioni di euro annui>> sono sostituite dalle seguenti <<nel limite massimo di 13 milioni di euro annui>>. L’Ispettorato nazionale dl lavoro comunica al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero della economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: <<due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale>>. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante l e procedure di cui all’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) Del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate, con decreto del Mnistro della economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo ispettorato secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, ad incrementare il Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dello stesso ispettorato;
f bis) “le risorse che asffluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono supoerare il limite di euro 15 milioni annui”;
g) al fine di consentire una piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell’Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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