Polizia giudiziaria cade obbligo di riferire ai capi eg. conf. poteri n. 3 del 2017 pubbl. su G.U. del 21/02/2018 n. 8 Ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Resistenti Presidente del Consiglio dei ministri decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, art. 18, comma 5.

Polizia giudiziaria cade obbligo di riferire ai capi

Reg. conf. poteri n. 3 del 2017 pubbl. su G.U. del 21/02/2018 n. 8 Ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Resistenti Presidente del Consiglio dei ministri decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), art. 18, comma 5.

Reg. conf. poteri n. 3 del 2017 pubbl. su G.U. del 21/02/2018 n. 8

Ricorrente

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

Resistenti

Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto:

Polizia giudiziaria – Pubblico ministero – Informativa di reato – Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, art. 18, comma 5 – Previsione che gli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal codice penale – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Ritenuta parziale abrogazione del segreto investigativo disposto dall’art. 329 cod. proc. pen. – Denunciata violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria – Eccesso di delega – Violazione del principio di ragionevolezza – Richiesta alla Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri adottare le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 nella parte in cui prevedono che “al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale” – Conseguente richiesta di annullamento di dette disposizioni.

Norme Impugnate

  Num.AutoritàLoc.
Decreto legislativo19/08/2016177, art. 18, co. 5  

Parametri costituzionali

  Num.Art.Co.Nesso
Costituzione  31Costituzione
Costituzione  76 Costituzione
Costituzione  77 Costituzione
Costituzione  109 Costituzione
Costituzione  112 Costituzione
legge07/08/2015124  legge

Udienza Pubblica del 06/11/2018 rel. ZANON

GU n. 8 del 2018-02-21)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Bari

Ricorso ex art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per conflitto di attribuzione con il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a disposizioni dell’art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato).

Dispone tra l’altro, testualmente, la norma dell’art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:

«…al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale ».

– La legge delega 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 8 contemplava il seguente principio, cui il legislatore delegato era chiamato ad attenersi: «…razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali…».

Non pertinente alla fattispecie in esame la disposizione dell’art. 17, comma 1, lett. u), della legge delega (« razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali…»), perché relativa al tema del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Nessun cenno nei lavori parlamentari della legge n. 124/2015 circa la possibilità che fosse prevista per il legislatore delegato la possibilità di disporre una comunicazione in via gerarchica, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, quale quella poi invece introdotta dall’Esecutivo a carico degli organi di polizia giudiziaria procedenti. Dal resoconto dei lavori della prima e della quarta Commissione riunite della Camera dei Deputati del 12 luglio 2016 emerge che detto organismo consultivo, nel licenziare, a maggioranza, il parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, formulò una serie di osservazioni, tra le quali quella che evidenziava l’«opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni…» e «… di applicare la previsione di cui all’art. 237 del testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto» (con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per il quale «Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell’Arma dei carabinieri competenti all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri»).

Per effetto della disposizione dell’art. 18, comma 5 in oggetto (che, come già ricordato, prevede obbligo di comunicazione di notizie relative all’inoltro delle informative di reato «…indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale») deve ritenersi parzialmente abrogato, in parte qua, il segreto investigativo disposto dall’art. 329 del codice procedura penale («Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»), la violazione del quale è sanzionata dall’art. 326 del codice penale.

Ritiene questo Procuratore della Repubblica che l’intervento normativo dell’Esecutivo abbia leso prerogative di rango costituzionale pertinenti all’Autorità Giudiziaria requirente, con riferimento al principio di obbligatorietà dell’azione penale, ex art. 112 Cost., cui il segreto investigativo strettamente inerisce, nonché in relazione alla statuizione della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria affermata dall’art. 109 Carta e che, per la rimozione dall’ordinamento della disposizione che contempla la trasmissione di notizie circa le informative di reato ai vertici gerarchici, ad opera delle Forze di polizia, al dichiarato fine di rafforzare interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, non vi sia altro rimedio esperibile che il ricorso a codesta Corte per conflitto di attribuzione.

Circa la legittimazione del Procuratore della Repubblica all’elevazione del conflitto non possono nutrirsi dubbi, alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di codesta Corte. Si tratta infatti di organo al quale ineriscono attribuzioni costituzionali che, ai sensi dell’art. 112 Cost., è titolare diretto ed esclusivo dell’attività d’indagine finalizzata all’esercizio dell’azione penale, abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di istituzionale indipendenza (cfr., tra le tantissime, Corte cost., ord. 337/07, 124/07, 73/06, 404/05 circa la legittimazione attiva e sent. 410/98, ord. 104/11, 426/97 e 266/98 a proposito della legittimazione passiva).

Né la legittimazione attiva può ravvisarsi in capo al Procuratore Generale presso la Corte d’appello, in relazione alle attribuzioni oggetto del presente conflitto, a nulla rilevando le facoltà ed i poteri di detto organo in tema di avocazioni d’indagini (cfr. Corte cost., sent. n. 420/1995, 462 e 463/1993). Quanto all’interesse del Procuratore della Repubblica di Bari, da intendersi come interesse ad agire, la cui sussistenza è necessaria e sufficiente a conferire al conflitto gli indispensabili caratteri della concretezza ed attualità, non potendo la Corte essere adita a scopo meramente consultivo (cfr. Corte cost., sent. n. 420/1995), esso si delinea con lapalissiana evidenza. Per la genericità ed ambito applicativo di estesa diffusione la norma che si contesta è destinata a trovare indiscriminata applicazione nella totalità dei casi di inoltro di notizie di reato (circa 50.000 nuove in totale ogni anno per questa Procura, in grandissima percentuale denunciate proprio dalla polizia giudiziaria!) ed informative successive. Essa pregiudica gravemente, dunque, la riservatezza e segretezza delle indagini, attributi coessenziali al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale quale prerogativa esclusiva del pubblico ministero (art. 112 Cost.) e al tempo stesso collide fortemente con la disposizione dell’art. 109 Carta, che pone la polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell’Autorità Giudiziaria.

Del pari pacifica è la legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri allorquando, come nella specie, si denunci il conflitto di potere con riferimento ad un atto del Governo (per tutte: Corte cost., sent. n. 420/1995).

Va inoltre precisato, in relazione alla natura dell’atto del Governo contro il quale si ricorre, che il conflitto di attribuzione è certamente ammissibile, in quanto unico rimedio esperibile (cfr. Corte cost., sent. 221/02 e 457/99 ). Evidente il carattere necessariamente residuale di esso, posto che la normativa impugnata, con la previsione della deroga in parte qua alle disposizioni del codice di rito penale che vincolano al segreto investigativo, non consente l’instaurazione di un giudizio, nell’ambito del quale sia possibile sollevare questione incidentale di costituzionalità.

La giurisprudenza di codesta Corte insegna che è ammissibile il conflitto di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge tutte le volte in cui da essa «possono derivare lesioni dirette dell’ordine costituzionale delle competenze» (Corte cost. ord. n. 343/2003, 16/2013 e numerose altre), ad eccezione dei casi in cui esista un giudizio nel quale la norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge (ibidem).

Vorrà dunque codesta Corte, preliminarmente, ritenuta la sussistenza del conflitto e la propria competenza, dichiarare con ordinanza ammissibile il conflitto.

Sotto il profilo oggettivo, si osserva e rileva quanto segue

La norma dell’art. 18, comma 5 è viziata da eccesso di delega.

Al riguardo si è espresso in termini critici nei confronti del testo prescelto dal legislatore delegato il Consiglio Superiore della Magistratura (delibera del 14 giugno 2017). Cosi testualmente:

«Il primo rilievo emerge dal confronto fra la legge delega e la norma inserita nel testo del citato decreto legislativo, in quanto nella delega conferita dal Parlamento non risulta enunciato, tra i criteri cui avrebbe dovuto attenersi il potere esecutivo nell’elaborazione dell’atto di normazione delegata, quello cui risulta di fatto ispirata la disposizione dell’art. 18, 5° comma, del decreto legislativo n. 177/2016. La presenza nella norma di delega del riferimento alla “razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali” (art. 8, comma 1, lett. a) non appare idonea a sostenere la norma delegata, per come formulata e per il suo contenuto che incide direttamente sulla attività investigativa.

Nessun cenno infatti nei lavori parlamentari della legge n. 124/2015 in ordine alla possibilità che fosse prevista dall’Esecutivo una comunicazione in via gerarchica di tal genere a carico degli organi di P.G. procedenti. Come ricostruito dall’Ufficio studi emerge invece dal resoconto dei lavori della Prima e della Quarta Commissione riunite della Camera dei Deputati del 12 luglio 2016 che l’anzidetto organismo consultivo, nel licenziare, a maggioranza, il parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, presentato dal Governo, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, rese una serie di osservazioni, elencate segnatamente in calce all’atto consultivo, alle lettere da a) a k), tra le quali quella di cui sub lett. c), in cui si evidenziava la “… opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni…” e “… di applicare la previsione di cui all’art. 237 del T.U.O.M (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare) a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto”. Dunque, risulta evidente che l’introduzione della comunicazione ai vertici gerarchici della notizia relativa all’inoltro all’A.G. dell’informativa di reato è ascrivibile a un’iniziativa dell’Esecutivo, assunta, in sede di presentazione del decreto legislativo, a seguito delle osservazioni formulate, a maggioranza, dalle citate Commissioni riunite, nell’esercizio della propria attività consultiva prevista ex art. 96-ter del regolamento della Camera dei Deputati.

L’introduzione, in sede di presentazione del testo normativo di genesi governativa, dì una comunicazione di tal genere, determina tuttavia un primo dubbio, giacché la disposizione in esame non sembra essere conseguenza diretta ed obbligata dei criteri e dei principi indicati nella legge delega.

Al riguardo, va evidenziato che, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 272 in data 6 dicembre 2012, dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 5, 1° comma, del decreto legislativo n. 28/2010, che configurava come obbligatoria la mediazione finalizzata alla conciliazione, «Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi».

La Consulta ha affermato quindi che «Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata…», precisando che «La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega…» e aggiungendo che «… pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007)».

Ha chiarito infine, con riguardo ai requisiti che devono fungere da cerniera tra i due atti normativa, che « … i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005)».

Orbene, alla stregua di quanto autorevolmente affermato dalla Corte, si rileva che nella citata legge delega, tra i criteri e i principi direttivi enunciati all’art. 8, 1° comma, lett. a), non risulta esplicitata la previsione di una comunicazione alla propria «scala gerarchica» – da effettuarsi a cura dei responsabili di ciascun presidio di polizia – delle notizie relative all’inoltro all’A.G. delle informative di reato in concreto acquisite.

Sul punto la norma richiamata, che pure per altri aspetti si rivela non poco dettagliata, è del tutto silente, non potendosi intendere come delega all’introduzione di una previsione di tal genere, per l’assoluta eterogeneità delle materie, l’enunciazione, nel novero dei criteri cui avrebbe dovuto concretamente conformarsi il legislatore delegato, di quello di «… razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali», contenuta nel richiamato art. 8, 1° comma, lett. a), della legge n. 124/2015, trattandosi di una norma che si riferisce ad un ambito del tutto diverso.

La previsione sopra riportata non sembra sufficiente a giustificare l’introduzione della disposizione in esame, né a tal fine può rivelarsi utile il richiamo alla ratio ispiratrice della delega, tutta evidentemente rivolta ad assolvere ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione di uffici, servizi ed impiego di personale, ovvero ad un riordino settoriale delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare con la conseguente riorganizzazione del corpo forestale dello stato.

D’altro canto, il rilievo critico attiene a un profilo di grande rilevanza, ove solo si consideri che con l’art. 18, 5° comma, del decreto legislativo n. 177/2016 si è introdotta, a carico dei responsabili di ciascun presidio di polizia, una comunicazione in via gerarchica dell’avvenuto inoltro della notitia criminis all’A.G., che potrebbe collidere con talune delle regole fondamentali che disciplinano il sistema processual penalistico vigente, come proiezione di precisi precetti costituzionali in ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale ed allo statuto del pubblico ministero e della polizia giudiziaria».

Alle riferite considerazioni questa Procura ricorrente aderisce integralmente.

La norma è stata adottata in violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost. Al riguardo pare sufficiente richiamare il giudizio espresso dal CSM (nella citata delibera 15 giugno 2017, che in parte evoca la precedente del 23 luglio 2009 – parere sul d.d.l. n. 1440/S-):

«…non sfugge… il nesso strumentale sussistente tra il principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 Cost., e la direttiva della disponibilità diretta della polizia giudiziaria in favore dell’autorità giudiziaria…»; si è asserito altresì che «Il principio espresso dall’art. 112 garantisce tra l’altro, secondo l’unanime insegnamento dottrinale, l’indipendenza funzionale del pubblico ministero da ogni altro potere e in particolare dal potere esecutivo…»; si è osservato ancora che «… è chiaro che, nonostante l’indipendenza di status del P.M. e il correlato obbligo di procedere di fronte a ogni notizia di reato, il principio di obbligatorietà dell’azione penale potrebbe essere sostanzialmente eluso dalla concreta organizzazione della polizia giudiziaria, perché quest’ultima – in quanto principale fonte di cognizione delle notitiae criminis, fondamentale strumento di indagine e organo esecutivo dei provvedimenti giudiziari in materia penale – rappresenta la “chiave di volta” dell’intero sistema dell’azione penale… »; si è precisato poi che Â«é … evidente che … «per quanto efficiente un sistema repressivo penale possa risultare, è del tutto normale che gran parte dei reati commessi (…) rimangano impuniti e che la determinazione dei reati che debbano restare impuniti dipenda, oltre che dal caso e dalla capacità degli autori di non farsi scoprire, soprattutto dalle scelte di politica giudiziaria compiute dagli organi di polizia giudiziaria e da chi li dirige», pertanto chi gestisce la polizia giudiziaria può condizionarne l’iniziativa determinando un rafforzamento della sua dipendenza dal potere esecutivo…» e si è aggiunto infine che «Gli organi di polizia giudiziaria, …nelle loro diverse articolazioni, integrano strutture gerarchicamente dipendenti dal Governo, ragion per cui essi stessi non sono assistiti dalle garanzie di autonomia e indipendenza che caratterizzano, invece, gli uffici del pubblico ministero».

Evidente è anche la stretta correlazione esistente tra azione penale obbligatoria e segretezza delle indagini, la deroga alla quale è in concreto foriera di rischi per l’esito positivo delle investigazioni e, per ciò stesso, dell’effettività ed efficacia dell’esercizio dell’azione penale. Questa la ragione del sistema codicistico, che contempla limiti e tempi precisi e rigorosi per la segretezza. Regole, quelle del codice di rito, che la normativa in discussione disinvoltamente supera, peraltro a beneficio di organi dell’Amministrazione neppure dotati della connotazione di appartenenti alla polizia giudiziaria. Del tutto irrazionalmente perché in assenza di giustificazioni coerenti con il sistema, inducendo dubbi addirittura in ordine alla possibile violazione anche dell’ art. 3, comma 1, Cost. Del tutto gratuita e priva di ragionevolezza è operata esclusione dai vincoli alla conoscenza dell’attività d’indagine di un’intera categoria di soggetti privi di legittimazione all’accesso ad essa. Tanto più che si tratta di atti segreti per gli stessi imputati ed i loro difensori.

Si denuncia infine violazione delle prerogative costituzionali di cui all’art. 109 Cost., anche in tal caso richiamando adesivamente le considerazioni sviluppate dal CSM nella citata delibera:

«… La Corte costituzionale, sin dalla remota sentenza n. 94/63, ha affermato che l’art. 109 della Costituzione, che conferisce all’Autorità giudiziaria il potere di disporre direttamente della polizia giudiziaria, trova la sua piena giustificazione nelle superiori esigenze della funzione requirente e giudiziaria e nella necessità di garantire alla magistratura la più sicura e autonoma disponibilità dei mezzi d’indagine. Declinazione costituzionale, questa, meglio specificata sempre dalla Corte nella sentenza n. 114/68, ove si precisa che “… l’art. 109, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, delle quali molto si è discusso e tuttora si discute, ma che qui non rilevano, ha comunque e per intanto il preciso e univoco significato (sul quale questa Corte si è soffermata nella sentenza del 6 giugno 1963, n. 94) di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata alla autonoma iniziativa dell’autorità giudiziaria medesima”.

Tale sommaria delineazione della pregressa produzione consiliare e del formante giurisprudenziale costituzionale dimostra l’eterodossia della disposizione in esame rispetto all’assetto costituzionale della polizia giudiziaria, che intravede un rapporto di dipendenza funzionale della stessa dall’Autorità giudiziaria, con chiara esclusione di possibili interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini. Ne consegue che la comunicazione in via gerarchica delle informazioni, prevista dalla legge senza alcun filtro o controllo del P.M. precedente, rivolte fra l’altro anche a soggetti che non rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e che, per la loro posizione apicale, vedono particolarmente stretto il rapporto di dipendenza organica dalle articolazioni potere esecutivo, appare non essere in linea con le prerogative riconosciute al pubblico ministero nell’esercizio dell’attività d’indagine, giacché le stesse sono portate a conoscenza di soggetti esterni al perimetro dell’indagine stessa, e non per determinazione autonoma del magistrato (come pure può accadere per le necessità organizzative o logistiche delle indagini), ma per vincolo di legge, con il rischio che ne consegue di possibili interferenze nell’esercizio dell’azione penale.

Per altro, ma non minore, verso non v’é dubbio che anche il menzionato obbligo del segreto investigativo sia strumentale all’attuazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, dell’efficacia della risposta giurisdizionale e dell’uguale soggezione dei cittadini alla legge».

Conclusivamente occorre rimarcare il significato estremamente ambiguo dell’espressione “trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato”.

L’espressione si presta ad interpretazioni di ogni genere, da quella più restrittiva (non si tratta di “trasmettere alla scala gerarchica” le informative – e quindi non verrebbe violato alcun segreto o alcuna prerogativa dell’A.G. – ma solo di fornire le “notizie relative” e cioè solo il fatto di aver inoltrato all’A.G. una certa informativa riguardante un certo reato, il tutto ai soli fini del coordinamento), fino alla più estensiva (non ha senso riferire alla scala gerarchica il mero “inoltro delle informative all’A.G.”, senza riferire ai superiori anche il contenuto e gli sviluppi dell’attività investigativa”, altrimenti che coordinamento sarebbe?). L’ambiguità dell’espressione e le incertezze interpretative aprono uno scenario preoccupante e si riverberano sulla gravità della denunciata lesione delle prerogative costituzionali dell’A.G.

Se poi per la definizione del contenuto precettivo della disposizione che si contesta si fa riferimento alla disposizione dell’ art. 8, comma 1, lett. a) della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, si rileverà che, pur accedendo all’interpretazione più restrittiva del disposto dell’art. 18, comma 5, decreto legislativo n. 177/2016, il solo fatto che si faccia riferimento nella delega alle finalità di “evitare duplicazioni e sovrapposizioni”, nonché assicurare… “una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”, fa comprendere che l’intervento “coordinante” della “gerarchia” si risolverebbe in una interferenza sulla conduzione delle indagini. Al contrario e non a caso, il nostro sistema giudiziario, in materia di coordinamento finalizzato “ad evitare sovrapposizioni di competenze”, prevede sempre l’affidamento di tali compiti alla sola Autorità Giudiziaria (DNAA, DDA, Procura generale presso la Corte di Cassazione, Procure Generali presso le Corti di Appello, norme sulla competenza, conflitti positivi e negativi ecc.), al limite con la partecipazione consultiva delle Forze dell’Ordine.

Infine, il riferimento alla “gestione associata dei servizi strumentali”, contenuto nella medesima norma del legislatore delegante, dimostra inequivocabilmente che l’interferenza della gerarchia nella conduzione delle indagini può essere veramente penetrante. Se, come è possibile, per servizi strumentali si intendono anche i mezzi investigativi più invasivi (ad es. intercettazioni di comunicazioni), va da sé che la scala gerarchica sarebbe in tal modo legittimata a conoscerli, coordinarli ed addirittura “gestirli in modo associato”, sottraendo tale competenza al coordinamento nazionale della DNAA.

P.Q.M.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiede che codesta Corte costituzionale, dichiarato ammissibile il conflitto, dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri, poiché incompetente alla luce dei disposti degli articoli 112 e 109 Costituzione, adottare, in violazione di dette norme della Carta costituzionale, le disposizioni dell’art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui prevedono che: ” al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”.

Chiede, conseguentemente, che la Corte voglia annullare dette disposizioni.

Ordina trasmettersi il presente ricorso alla Corte costituzionale e la notifica del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Bari, 19 luglio 2017

Il Procuratore della Repubblica: Volpe

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193) (GU n.213 del 12-9-2016 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (GU n.62 del 14-3-1953 )

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) (GU n.187 del 13-8-2015 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091) (GU n.140 del 18-6-2010 – Suppl. Ordinario n. 131 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n.53 del 5-3-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard

Ispettori del lavoro Associati

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati

Normativa Portale Cliclavoro

Contratti Cliclavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

Gazzetta Ufficiale

Sito Corte Costituzionale

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione

Sentenze Consiglio di Stato

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Normativa Europea

Eur Lex

Garante della Privacy

Sito Ufficiale Unione Europea

Commissione europea, Salute e sicurezza sul lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA)

Distacco UE

Agenzia delle Entrate, Circolari

Circolari Ministero delle Finanze

UNADIS MLPS

URP On Line MLPS

Ministero dello Sviluppo Economico

ANPAL

ANPAL Archivio Normativo

ILA ONLINE sito archeologico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

CCNL Funzioni Centrali

Relazione Corte dei Conti su Prot. Intesa MLPS, INPS, INAIL, AdE

MLPS – INL Trasparenza incarichi

INL Atti Generali, Trasparenza

FileCloudMlps

Portale NDR Ministero della Giustizia

Documentazione INL

Messaggi INPS; Circolari INPS; Sentenze INPS;

Circolari Inail

Normativa Ministero del Lavoro

INL Normativa, INL Interpelli

Interpelli Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro Sito Archeologico; Normativa

MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro

MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza

MLPS Sito Interpelli

MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004

MLPS Pubblicità Legale

Dipartimento Pari Opportunità

Portale Ispettorato nazionale del lavoro INL

Orientamenti Ispettivi: Circolari e pareri 2018; Circolari e Pareri INL 2017, Pareri INL 2016, Pareri INL 2015, Pareri INL 2014

INL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Modulistica INL

Modulistica MLPS

SGIL

TIS-Web Cronotachigrafi

Guardia di Finanza

ILO

Ricerca Sentenze CNCE

Ricerca Leggi CNCE

CIGSonline

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply