Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016 – Rimozione delle macerie (117 Kb).

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala le Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016 – Rimozione delle macerie (117 Kb)<.

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Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016 – Rimozione delle macerie (117 Kb)<

 

Protezione Civile<Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)<

 

News<

Rimozione delle macerieLe disposizioni su raccolta e trasporto

11 settembre 2016

Inviate alle Regioni le indicazioni operative del Capo del Dipartimento

Il Capo del Dipartimento della Protezione CivileFabrizio Curcio, ha inviato oggi ai Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare che contiene le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito del terremoto del 24 agosto.

Le indicazioni operative danno prima attuazione all’art. 3 dell’ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull’attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni – che si possono avvalere anche dei Comuni – la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

I materiali individuati come macerie
L’ordinanza 391 e le indicazioni operative stabiliscono che sono “macerie” i materiali di edifici pubblici e privati crollati in tutto o in parte dopo gli eventi sismici del 24 e dei giorni successivi, quelli derivanti da demolizioni o abbattimenti di edifici pericolanti disposti dai Comuni, da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico di questi ultimi. Non rientrano invece nelle disposizioni dell’ordinanza 391 i rifiuti derivanti dalle demolizioni decise autonomamente dai privati, quelli derivanti da lastre e materiale in amianto, i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. Questi ultimi saranno invece raccolti, selezionati e trasportati in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

I siti di deposito
La responsabilità dell’individuazione dei siti di deposito temporaneo è in capo alle Amministrazioni competenti, come definito dall’ordinanza 391/2016. Le indicazioni operative ribadiscono che l’individuazione degli stessi siti, altri quindi rispetto ai siti comunali di deposito, deve essere effettuata in tutela della salute pubblica e in salvaguardia dell’ambiente. E’ opportuno, in questo caso, scegliere aree pianeggianti vicine il più possibile alle zone di raccolta e che non siano soggette ad elevato rischio idraulico e idrogeologico. Gli stessi siti devono essere segnalati e delimitati, nonché accessibili in totale sicurezza.

Le modalità di raccolta e trasporto
Le macerie sono classificate come rifiuti solidi urbani, in particolare come “rifiuti indifferenziati residui” limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto. E’ infatti molto difficile in queste due fasi procedere, come disporrebbe il Dlgs 152/2016<, all’attribuzione di un codice specifico di classificazione per la massa eterogenea di rifiuti inerti, arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni vari presenti negli edifici durante il sisma. Le indicazioni operative comunque sottolineano la possibilità di procedere alla raccolta selettiva dei rifiuti – per tipologie omogenee per quanto possibile – in opportune condizioni di sicurezza.

Chi si occupa della raccolta e del trasporto
Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo e/o ai centri di raccolta comunali possono essere eseguite dall’Ente che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune o da altre Amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo. Se questi soggetti non possano procedere alla raccolta e al trasporto, è possibile – in casi di estrema urgenza – affidare il servizio ad imprese private.

 

Prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016 – Rimozione delle macerie (117 Kb)<

Ordinanza n. 391: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.<

Provvedimenti

Ordinanza n. 391: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

1 settembre 2016

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2016

·         Testo integrale<

Ordinanza n. 391

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTO il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 27 giugno 2014;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.388 citata;

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DISPONE

Articolo 1
(Efficacia dei contratti)

1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione covile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attività di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell’ approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi. Nel caso di mancata approvazione dei contratti e degli accordi quadro da parte degli organi di controllo, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al pagamento del valore delle attività già eseguite nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 2
(Spese funerarie)

1. I Prefetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016 citata in premessa, provvedono, rispetto agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, a rimborsare gli oneri delle spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 per Ie esequie dei propri congiunti, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all’uopo presentata dai medesimi, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 388/2016.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.
3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.
6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.

Articolo 4
(Donazioni)

1. L’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389/2016 citata in premessa, è sostituito dal seguente: <<1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa. 2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d’intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all’attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del protocollo d’intesa è condizionato alla circostanza che l’importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell’intervento>>.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

 

<Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)<

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