Rilascio del DURC positivo al datore di lavoro se la “propria” irregolarità deriva dalla sola responsabilità solidale negli appalti Interpello MLPS n. 3/2010 del 03.04.2010.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala che può essere rilasciato il DURC positivo al datore di lavoro se la “propria” irregolarità deriva dalla sola responsabilità solidale negli appalti Interpello MLPS n. 3/2010 del 03.04.2010.

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

Rilascio del DURC positivo al datore di lavoro se la “propria” irregolarità deriva dalla sola responsabilità solidale negli appalti Interpello MLPS n. 3/2010 del 03.04.2010.

Interpello MLPS n. 3/2010 del 03.04.2010 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).<

INTERPELLO MLPS DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA N. 3/2010 del 2 aprile 2010<

Prot. 25/I/0006201<

Alla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.)< Corso Manusardi, 10 20136 Milano

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.)< ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine all’estensione dell’obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore – oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003< e dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo o fiscale.

La Confederazione chiede inoltre se la posizione debitoria accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità di responsabili solidali, possa costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) nei loro confronti.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.

La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l’assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

In proposito, l’attuale formulazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003< dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all’appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs. n. 276/2003<).

Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) (Nota comma 28 abrogato da D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175<), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà che investe l’effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.

A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.

Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981<). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.

Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007<, nell’Allegato A< (Nota: Ora Allegato A del Allegato A al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015<), elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.

Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008<, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

<Normativa Ministero del Lavoro<Documentazione INL<Interpelli Ministero del Lavoro<Ministero del Lavoro Sito Archeologico<
MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro<MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro<MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza<MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004<
Orientamenti Ispettivi: Pareri INL 2017<Pareri INL 2016<Pareri INL 2015<Pareri INL 2014<INL Normativa<INL Interpelli< 

 

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003)<

Testo in vigore dal: 17-3-2017

Capo II Appalto e distacco

Art. 29 Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. ((…)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49)).((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49)). Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (29)

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223< Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (GU n.153 del 4-7-2006 ) note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).

Titolo III Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi

Testo in vigore dal: 13-12-2014

Art. 35 Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175<)).

(28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ((dovute)) dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo’ essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.)

D.M. 24 ottobre 2007 sul documento unico di regolarita’ contributiva (DURC)<

Allegato A – D.M. 24 ottobre 2007<

 

Circolare MLPS n. 5/2008 del 30.01.2008 – Oggetto: Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176 della L. n. 296/2006.<

 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (GU n. 125 dell’1 giugno 2015) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali<

<Allegato A al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015- elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 8 la cui violazione e’ causa ostativa alla regolarità<

VIOLAZIONEPERIODO DI NON REGOLARITA’
Articolo 437 c.p.24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p.24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p.18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 

8 mesi

Articolo   3,   commi   da   3   a   5,   del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*3 mesi

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

 

 

Articolo 1676 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente<

Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore (1)<, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2)<.

Note

(1)< E’ discusso se l’espressione debba essere intesa in senso lato ovvero restrittivo, cioè come riferita ai soli lavoratori subordinati. In ogni caso, tali soggetti agiscono surrogandosi alla posizione del proprio creditore (2900< c.c.).

(2)< Il committente, da quando riceve la richiesta dei dipendenti, deve adempiere nei loro confronti e non più nelle mani dell’appaltatore.

Normativa Ministero del Lavoro<Documentazione INL<Interpelli Ministero del Lavoro<Ministero del Lavoro Sito Archeologico<
MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro<MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro<MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza<MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004<
Orientamenti Ispettivi: Pareri INL 2017<Pareri INL 2016<Pareri INL 2015<Pareri INL 2014<INL Normativa<INL Interpelli< 
0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply