Salute e Sicurezza, Prevenzione infortuni per i lavoratori militari, ambito difesa TITOLO IV del DPR 90/2010.

Salute e Sicurezza, Prevenzione infortuni per i lavoratori militari, ambito difesa TITOLO IV del DPR 90/2010.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091) (GU n.140 del 18-6-2010 – Suppl. Ordinario n. 131 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO IV SANITÀ MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 244

Applicazione della normativa in materia di sicurezza

  1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all’estero.
  2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attività lavorative ((connesse alle funzioni di cui all’articolo 132 del codice)) svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

Art. 245

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio  espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate

  1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro:
  2. a) l’unicità di comando e controllo;
  3. b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
  4. c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. d) le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche ((con riferimento al disposto di cui all’articolo 74)), comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  6. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
  7. a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto;
  8. b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
  9. c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.

Art. 246

Individuazione del datore di lavoro

  1. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell’Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
  3. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell’assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
  4. Per il personale dell’Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall’organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
  5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell’applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro ((per il personale, le strutture e i materiali assegnati)).
  6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell’ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 – 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.
  7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì ((attribuiti)) alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

Art. 247

Individuazione dei dirigenti e preposti

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell’Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:
  2. a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative con rilevanza interna o esterna dell’Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
  3. b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 248

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

  1. Le comunicazioni o segnalazioni all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (( . . . )) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell’Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni ((inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all’INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;)) i predetti dati sono:
  2. a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori:
  3. b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
  4. c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
  5. L’obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, è sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all’articolo 252. L’organismo di cui all’articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la

sicurezza locale.

  1. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell’Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all’Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate ((alle articolazioni)) di cui al comma 1.
  2. L’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.

Art. 249

Servizio di prevenzione e protezione

  1. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell’interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell’Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza.
  2. Il personale di cui al comma 1 è individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell’ubicazione, dell’ambito funzionale, dell’ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.
  3. Nelle attività operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell’ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività.
  4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell’Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l’ambito comunale.

Art. 250

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Nell’Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
  2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l’Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
  1. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all’articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell’ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
  2. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell’organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell’organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.
  3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.
  4. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio. L’incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell’interessato, secondo le vigenti disposizioni.
  5. L’incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall’incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
  6. a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
  7. b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
  8. c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
  9. d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
  10. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
  11. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell’Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell’esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell’intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell’Amministrazione della difesa.
  12. Nell’Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, l’autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell’autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Art. 251

Formazione, informazione e addestramento

  1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l’esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  2. Il Segretario generale della difesa, d’intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell’Amministrazione della difesa.
  3. L’attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell’amministrazione della difesa, anche ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all’Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
  4. L’attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, ((anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008)), è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell’ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l’immissione nei ruoli del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.
  5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 252

Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori  nell’ambito dell’Amministrazione della difesa

  1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, ((assicurano)) il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni.

((2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.))

  1. Le unità organizzative di prevenzione:
  2. a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
  3. b) promuovono la qualificazione e l’aggiornamento del personale;
  4. c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
  5. d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all’Amministrazione della difesa.
  6. L’ufficio istituito nell’ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Art. 253

Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela  tecnico-militari

  1. Le attività lavorative svolte nell’ambito dell’Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all’Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’integrità dell’ambiente.
  2. Le attività dell’Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell’articolo 245, nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell’Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
  3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l’altro:
  4. a) le procedure tecnico-operative adottate nell’ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull’impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
  5. b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l’esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
  6. c) le procedure d’azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l’esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, anche per l’esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
  7. d) gli speciali capitolati d’opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d’arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.
  8. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
  9. a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l’evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice.
  10. b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell’Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l’evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l’altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell’abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all’aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;
  11. c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, deve essere verificata periodicamente l’efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;
  12. d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (sostituito dal DPR 236/2012), e successive modifiche o integrazioni, nonché le altre specifiche disposizioni vigente in materia nell’ambito dell’amministrazione della difesa.
  13. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 – 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell’ambito delle rispettive organizzazioni.
  14. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d’azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.
  15. L’obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilità, con l’aver impartito ordini certi e adeguati all’osservanza di dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.
  16. ((Gli importi)) dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell’Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del ((capo III del titolo I)) del libro III.

Art. 254

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali  e manutenzioni

  1. L’Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti.
  2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d’impiego.
  3. In caso di indisponibilità del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell’Amministrazione stessa.
  4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell’Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ha l’obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilità dell’impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l’adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

Art. 255

Valutazione dei rischi

  1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della difesa, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.
  2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:
  3. a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
  4. b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell’utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
  5. c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell’utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.
  6. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest’ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.
  7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l’Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle particolari esigenze individuate ai sensi dell’articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell’articolo 253.

Art. 256

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

  1. Per i contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione nell’interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:
  2. a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell’Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione;
  3. b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall’Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all’inizio delle attività dell’appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell’Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All’attività di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
  4. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:
  5. a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
  6. b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell’Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest’ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell’Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
  7. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
  8. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all’articolo 245.

Art. 257

Funzioni di medico competente

  1. Nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  2. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con provvedimento ((dell’autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa)).
  3. ((Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito)) un apposito registro dei medici competenti dell’Amministrazione della difesa, provvedendo all’iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  4. Per l’aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ((lo Stato maggiore della difesa, d’intesa con)) il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l’ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell’Amministrazione della difesa, ai sensi dell’articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell’ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
  5. Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell’area tecnico-operativa interforze o dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l’impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all’Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
  6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, l’ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al comma 5:
  7. a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l’adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;
  8. b) se l’organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d’intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.
  9. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell’amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l’incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l’ambito comunale.
  10. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.
  11. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell’Amministrazione della difesa, ((lo Stato maggiore della difesa)):
  1. a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa;
  2. b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
  3. c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell’amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell’attività svolta.

Art. 258

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

  1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all’articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell’Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti ((alle articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1,)) secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per l’area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
  2. ((Le articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1, provvedono:))
  3. a) alla raccolta dei dati e all’esame degli stessi;
  4. b) alla loro comunicazione all’Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.

Art. 259

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

  1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l’altro:
  2. a) l’impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all’estero;
  3. b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell’intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
  4. c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
  5. d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto;
  6. e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  7. f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all’articolo 233 del codice, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
  8. g) l’impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
  9. Gli immobili o le aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, nonché le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, ove sono svolte le attività o ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Art. 260

Istituzione dei servizi di vigilanza

  1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’articolo 259 è effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
  3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.
  1. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento ((dello Stato maggiore della difesa.))

Art. 261

Organizzazione dei servizi di vigilanza

  1. L’unità organizzativa di vigilanza costituita ((nell’ambito del Segretariato generale della difesa)) individuato ai sensi dell’articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l’eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.
  2. I servizi di vigilanza istituiti nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonché nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un’organizzazione centrale o periferica. In quest’ultimo caso essi sono coordinati dall’unità organizzativa di vigilanza d’area costituita a livello centrale nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 252.
  3. L’organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.

Art. 262

Funzioni dei servizi di vigilanza

  1. L’unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:
  2. a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all’Amministrazione della difesa;
  3. b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
  4. c) promuove la qualificazione e l’aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell’ambito della pianificazione delle attività formative;
  5. d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.
  6. Le unità organizzative di vigilanza d’area:
  7. a) mantengono i contatti con l’ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
  8. b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell’ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell’ambito dell’area tecnico-operativa;
  9. c) comunicano all’ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
  10. d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
  11. e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.
  12. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell’ambito delle attività di cui all’articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:
  13. a) l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;
  14. b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione.
  15. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attività di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria.
  16. Se è necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell’Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all’amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.
  17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l’importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all’apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell’organismo centrale dell’area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 263

Personale addetto ai servizi di vigilanza

  1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all’articolo 262, comma 2, lettere b) e c).
  2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  3. a) diploma di secondo grado;
  4. b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell’area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a “B3”, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell’area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell’Amministrazione della difesa;
  5. c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell’incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
  6. d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
  7. e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l’effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
  8. f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l’impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell’Arma dei carabinieri. Per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell’impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
  9. g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
  10. h) non essere sottoposto a procedimento penale;
  11. i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall’impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
  12. l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;
  13. m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
  14. n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
  15. Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest’ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui all’articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:
  16. a) perdita di uno o più requisiti per la nomina;
  17. b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
  18. c) trasferimento ad altra sede o incarico;
  19. d) accertata negligenza nell’attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall’interessato.
  20. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell’esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
  21. Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 264

Ulteriori disposizioni applicabili all’Arma dei carabinieri

  1. All’Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO II SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

Art. 265

Campo di applicazione e deroghe

  1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell’ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell’ambito del Ministero della difesa.
  2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995:
  3. a) le attività e i luoghi di carattere riservato od operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;
  4. b) le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Art. 266

Organizzazione operativa

  1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
  2. L’organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all’articolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal presente capo.
  3. Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell’interno e il Dipartimento della protezione civile.
  4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell’incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
  5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d’attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 267

Autorizzazioni

  1. Per le attività di cui all’articolo 265, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
  2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
  3. a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
  4. b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l’impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

Art. 268

Competenze

  1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono espletate nell’ambito dell’Amministrazione della difesa.
  2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 267, sono definite come segue:
  3. a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione e all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
  4. b) le direzioni generali, nell’ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica e al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
  5. c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all’articolo 265;
  6. d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del capo I del presente titolo, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all’articolo 265, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
  7. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995, sono espletate nell’ambito del Ministero della difesa come segue:
  8. a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
  9. b) al Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM), sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
  10. c) al CISAM e all’organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Art. 269

Qualificazione del personale

  1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell’ambito dell’organizzazione operativa prevista dall’articolo 266.
  2. Le attività professionali per l’assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l’abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L’abilitazione è rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((e un rappresentante del Ministero della salute)).

Art. 270

Funzioni ispettive

  1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all’articolo 266.

Art. 271

Relazione annuale

  1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all’articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all’installazione di impianti e all’avvio di attività concernenti l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l’ubicazione e gli elementi che consentono l’attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

CAPO III CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 272

Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi  internazionale o di conflitto armato

  1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
  2. a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa;
  3. b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.
  4. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina:
  5. a) l’organizzazione del servizio;
  6. b) la disciplina del personale;
  7. c) le regole di amministrazione e di contabilità.

Art. 273

Organizzazione dei servizi umanitari

  1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell’Associazione.
  2. L’impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana è disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall’articolo 197 del codice.
  3. L’impiego del Corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera z).
  4. Il Presidente nazionale nomina su designazione dell’Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
  5. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Art. 274

Centri di mobilitazione

  1. I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l’assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l’organizzazione territoriale dell’Esercito italiano.
  2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
  3. a) i comandanti di centro di mobilitazione;
  4. b) le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.
  5. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 275

Categorie di soci

  1. Rientrano nella categoria dei soci attivi, di cui all’articolo 9, d.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, purché in regola con il versamento delle quote associative:
  2. a) Corpo militare;
  3. b) Corpo delle infermiere volontarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091) (GU n.140 del 18-6-2010 – Suppl. Ordinario n. 131 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5-2010 – Suppl. Ordinario n. 84 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. (GU Serie Generale n.46 del 24-02-2006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008 Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009 Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/2009). (09A07706) (GU Serie Generale n.154 del 06-07-2009)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990 ) note: Entrata in vigore della legge: 02-09-1990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 – Suppl. Ordinario )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 170 Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell’articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU n.201 del 30-8-2005 – Suppl. Ordinario n. 147 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/9/2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004) (GU n.5 del 7-1-2013 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. (GU n.21 del 26-1-1995 – Suppl. Ordinario n. 9 ) note: Entrata in vigore del decreto: 26/04/1995

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 ((Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.))(GU n.136 del 13-6-1995 – Suppl. Ordinario n. 74 ) note: Entrata in vigore del decreto: 28-06-1995

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell’energia nucleare. (GU n.27 del 30-1-1963 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. 97 Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2005) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2005

 

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