Sentenza della Corte di Cassazione n. 29709/2017 del 19.04.2017 DURC FALSO

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29709/2017 del 19.04.2017 DURC FALSO

Sentenza n. 29709/2017 del 19.04.2017 della Corte di Cassazione DURC FALSO

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29709 Anno 2017, Presidente: CAMMINO MATILDE, Relatore: AIELLI LUCIA, Data Udienza: 19/04/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXX XXXXXXX N. IL 16/03/19xx

avverso la sentenza n. 6685/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/03/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelilli

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l’Avv

Uditi i difensori Avv

In fatto

Xxxxxxx xxxxxxx ricorre avverso la sentenza della Corte (l’Appello di Bologna dei 23/3/2016 confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì del 7/7/2015 che lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine a più reati di falso e truffa, perché quale legale rappresentante della ditta Gxxxxxxxxx s.a.s., inoltrava alla Syyy ente gestore dell’aeroporto di Forlì, una dichiarazione che attestava il rispetto degli obblighi contributivi, trasmettendo anche la relativa documentazione (DURC), aggiudicandosi così l’appalto e stipulando il relativo contratto, dichiarando anche all’Enac , che doveva autorizzare il subappalto, la regolarità contributiva.

Deduce il ricorrente vizi di violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all’art. 483 c.p., in quanto a suo avviso la certificazione in questione ( documento unico di regolarità contributiva DURC ) non è documento idoneo a dimostrare la regolarità contributiva / che non può essere oggetto di autocertificazione, né il possesso (o meno) dei requisiti per accedere all’appalto,. può essere oggetto di autocertificazione, di qui l’irrilevanza del falso per inidoneità dell’azione ; violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all’art. 482 c.p. in quanto il documento in questione venne prodotto in copia, sicché esso doveva ritenersi inutile ai fini probatori, di qui il falso innocuo ; con il terzo motivo il ricorrente solleva il vizio di omessa motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.), in ordine ad un elemento decisivo della pronuncia, mancando la prova della riferibilità del documento (DURC), al Xxxxxxx ; ancora il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione alla insussistenza della truffa per la mancanza di danno patrimoniale e della circostanza aggravante di cui all’art. 640 comma 2 c.-i. , non riscontrandosi in capo alla società Syyy la natura di ente pubblico; violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e violazione ai legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), per il, diniego dei beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
  2. Quanto alla questione dei falsi (materiale ed ideologico) riguardanti i documenti di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione attestante il possesso dei requisiti per l’aggiudicazione dell’appalto, va innanzi tutto ribadito che ne delitti contro la fede pubblica l’innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all’uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l’idoneità dell’atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 3, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825; Sez. 5, 30/09/1997, m 11681). Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia !a capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o !a compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con !a conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, 17.10.2013, n.2809, rv. 258946; Sez. 5, 07/11/2007, n. 3564; Sez. 5, 47601, 26/5/2014, rv. 261812). Orbene tali caratteristiche non sono certamente riscontrabili nella falsificazione addebitata all’imputato, che attraverso i (falsi) DURC e le relazioni in ordine al possesso di determinati requisiti non corrispondenti a verità, ha attestato di avere una regolare posizione contributiva, circostanza espressamente presa in considerazione dalla normativa di settore ( artt.4,11,13 D.Lgs 18/99) sia per l’individuazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto per la prestazione di servizi di assistenza a terra dell’aeroporto di Forlì, sia per ottenere l’autorizzazione dell’ente Enac al suo appalto, sia per il rinnovo del certificato di idoneità e la liquidazione delle fatture relative ai servizi resi.

2.1. Appare, dunque, evidente l’idoneità dell’atto ad ingannare la fede pubblica, consistente nell’attestare il possesso da parte dei soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge per partecipare alle procedure di affidamento dell’appalto tacendo, al tempo stesso, l’esistenza di una specifica causa ci: esclusione normativamente prevista dalla disciplina in materia. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal Xxxxxxx sul carattere innocuo del falso, non colgono nei segno, stante l’impossibilità di configurare, per le ragioni innanzi apposte, la falsa dichiarazione da lui proveniente, in termini di falso innocuo. Corretto, pertanto, è l’assunto della Corte territoriale, che con motivazione puntuale ed esaustiva , nell’escludere la configurabilità di un falso innocuo, la evidenziato l’idoneità dell’anzidetta produzione a fuorviare l’ente appaltante nelle sue valutazioni,(cfr. p. 7 e 8 della sentenza impugnata). Ed ha altresì sottolineato come della detta documentazione il prevenuto si fosse servito spacciandola per originale di tal ché nemmeno può parlarsi di falso inutile avendo il documento inviato via fax, l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno.

La richiamata sentenza ( Sez. 5 n 8870 del 9/10/2014, rv. 263422) non confligge con tale conclusione poiché in essa si fa riferimento alla diversa ipotesi in cui venga prodotta una fotocopia piva di attestazione di conformità , non avente efficacia dimostrativa o certificativa e dunque penalmente non rilevante, mentre nel caso di specie il documento aveva l’apparenza di documento origina e essendosi utilizzato il fax come strumento di trasmissione e non di riproduzione dell’originale dell’atto.

2.2. Deve aggiungersi che questa Corte proprio in tema di falsità materiale riferita al DURC si è espressa nel senso di ritenere integrato il reato d cui agli artt. 477, 482 c.p. ( e non il reato ce cui all’art. 476 .c.p.) , stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento ( Sez. 5, n. 3811/2016 ni. 269087).

  1. Con riferimento poi alla censura di cui al motivo n. 3 del ricorso e cioè alla inconducibilità del falso al Xxxxxxx, trattasi di censura involgente il merito della questione e cioè la valutazione degli elementi di prova a disposizione dai giudici di merito e da loro valutati in conformità con il loro significato, poiché è stato sottolineato che il prevenuto non solo era l’amministratore e legale rappresentante della Gxxxxxxxxx s.a.s, aggiudicataria dell’appalto, ma fu proprio lui a firmare ogni dichiarazione di regolarità contributiva ad eccezione di una sola firmata da Bffffffff cfr. pag 4 e 5 della sentenza impugnata ) .
  2. Riguardo alla insussistenza della truffa per la mancanza di pregiudizio patrimoniale in danno della SYYY s.p.a. ed alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 640 comma 2 c.p., per la natura privatistica dell’ente, va evidenziato che questa Corte ha più volte sostenuto che sussiste il reato di truffa, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, realizzandosi illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione del contratto che , senza gli artifizi e raggiri posti in essere dall’agente non sarebbe stato stipulato ( Sez. 2 n. 5801 del 06/02/2014, rv. 258202), mentre con riguardo alla circostanza aggravante di cu all’art. 640 comma 2 c.p., va rimarcato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che pur di fronte ad enti costituiti in s.p.a., tenuto, conto della legislazione nazionale ispirata galla normativa comunitaria, la forma societaria assume carattere neutro, essendo necessario basarsi per il riconoscimento della natura pubblicistica dell’ente, su parametri ulteriori rispetto alla veste formale rivestita dalla società, utilizzando, quali indicatori, i criteri indicati dal legislatore all’art. 3 del decreto legislativo 163/2006; è stato così affermato che per l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. anche agli enti a formale struttura privatistica, occorre verificare la presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico,. oppure la sottoposizione dea gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2 , n. 42408 del 21/09/2012, rv. 25038; Sez. 2, n. 38614/2014, rv. 260827; Sez. 2 n. 28085/2015, rv. 264233; Sez. 6, n. 23236/2016, rv. 267252, Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, rv. 268955).

In sostanza, nella specie, correttamente è stato valorizzato il parametro sostanzialistico funzionale con il superamento del dato meramente “formalistica strutturale” dell’ente, in esito ad una interpretazione coerente con i principi della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile ( sentenze della Corte costituzionale n. 466 del 1993, n. 363 del 2003 e n. 29 del 2006 , per le quali,. “agli effetti della individuazione della natura pubblica di un ente, più che alla struttura formale societaria, occorre prestare particolare attenzione alle finalità che l’ente intende perseguire e più in particolare alla strumentala pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale”).

In applicazione di tali principi, la Corte d’appello di Bologna ha sottolineato non solo che la società Syyy s.p.a, istituzionalmente, è preposta al soddisfacimento di bisogni di interesse generale quale è l’interesse della collettività alla libera e sicura circolazione per mezzo del trasporto aereo, ma anche che essa è sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’Enac e del Ministero dei Trasporti che , nel caso di incapacità a gestire l’aeroporto, può provvedere con decreto motivato alla revoca della concessione, sicché nessuna violazione di legge si ravvisa nel parametrare la società in questione ad un ente pubblico e nel ravvisare la contestata aggravante .

  1. Quanto poi alle censure in ordine al trattamento sanzionatorio, anch’esse appaiono infondate. Il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, ritenendo di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi positivi di valutazione ed in presenza, invece, di elementi negativi quali la sistematicità e spudoratezza degli illeciti e la forte proclività alla trasgressione. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, rv. 249163).
  2. Analogamente, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede perché sorretta da congrua e logica motivazione, si è escluso di potere formulare un favorevole giudizio prognostico che legittimasse la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando i tre precedenti penali a pene condizionalmente sospese a carico dell’imputato, ostativi alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p.

Da tutto quanto premesso discende il rigetti del ricorso e la condanna del ricorrente che lo ha proposto ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, lì 19/4/2017

Il consigliere estensoreIl Presidente

 

 

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