Sentenza della Corte di Cassazione n. 39072/2017 del 18.07.2017 reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali basta la consapevolezza di non versare all’Inps quanto dovuto.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 39072/2017 del 18.07.2017 reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali basta la consapevolezza di non versare all’Inps quanto dovuto.<.

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39072/2017 del 18.07.2017<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39072/2017 del 18.07.2017 reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali basta la consapevolezza di non versare all’Inps quanto dovuto.<

Penale Sent. Sez. 3 Num. 39072 Anno 2017 Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/07/2017<

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Xxxxxxx xxxxxxx, nato a Arezzo il 18/03/1961,

avverso la sentenza del 05/12/2016 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Beatrice Sisto, sostituto processuale dell’avv. Giovanni Gatteschi, che si è riportato ai motivi chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Il sig. Xxxxxxx xxxxxxx ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/12/2016 della Corte di appello di Firenze che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di tre mesi di reclusione e 400,00 euro di multa inflitta dal Tribunale di Arezzo che, con sentenza del 14/01/2015, l’aveva dichiarato penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 1-bis, di. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, quale Presidente del C.d.A. della società <<Ssss sssssssssssss S.p.a.>>, aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di dicembre 20Il e aprile 2012 per un ammontare complessivo pari a 221.217,00 euro.

1.1.Con i primi due motivi, deduce la causa di forza maggiore provocata dall’improvvisa mancanza di liquidità che aveva colpito l’impresa proprio nel periodo di scadenza delle obbligazioni contributive inadempiute, crisi non potuta fronteggiare per motivi indipendenti dalla propria volontà, ed eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla erronea applicazione, al caso di specie, degli artt. 42, 43, comma primo e 45, cod. pen., a causa del decisivo travisamento delle risultanze probatorie, omesse e inventate.

1.2.Con il terzo ed il quarto motivo, deducendo la comprovata esistenza di una delega di funzioni onnicomprensiva in materia di dipendenti conferita con atto notarile ad un consigliere del C.d.A., con assegnazione di autonomia gestionale e gestoria, regolarmente iscritta al registro delle imprese e comunicata all’INPS a seguito della notifica al liquidatore della diffida ad adempiere, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla erronea applicazione nei suoi confronti dell’art. 2, comma 1-bis, di. n. 463 del 1983 e della relativa causa di non punibilità, a causa del decisivo travisamento delle risultanze probatorie, omesse e inventate.

1.3.Con il quinto motivo, richiamando gli argomenti già illustrati con i primi due ed, in particolare, la sua ricerca di disponibilità finanziarie necessarie ad adempiere agli obblighi contributivi e la predisposizione di un piano di ristrutturazione industriale, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. a causa del decisivo travisamento delle risultanze probatorie, omesse e inventate.

1.4.Con il sesto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio determinato esclusivamente in considerazione dell’entità delle somme non versate senza prendere in adeguata considerazione il fatto che, trattandosi di un’impresa di notevoli dimensioni con 400/500 dipendenti, il debito contributivo non poteva che assumere le dimensioni indicate nella rubrica e svalutando completamente l’elemento soggettivo del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

3.1 primi due motivi, comuni per l’oggetto, sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti nel giudizio di legittimità.

3.1.L’imputato eccepisce il vizio di motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà “estrinseca” poiché, sostiene, il ragionamento della Corte si fonda sul travisamento («per omissione e per invenzione») delle risultanze probatorie (nella specie, la testimonianza della impiegata responsabile amministrativa ed il proprio esame).

3.2.Il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

3.3.In questi casi è onere del ricorrente riprodurre o allegare al ricorso il contenuto integrale della prova travisata (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. 4, n. 46979 del 10/Il/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. 1, n. 23308 del 18/Il/2014, Savasta, Rv. 263601, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi – quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito -, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).

3.4.E’ sufficiente constatare che il ricorrente, non solo per i primi due motivi, ma anche per tutti gli altri, non ha assolto all’onere di allegazione dei documenti e delle prove delle quali eccepisce il decisivo travisamento. Ne consegue che le sue deduzioni circa l’improvvisa insorgenza della crisi di liquidità dell’impresa e le iniziative poste in essere per farvi fronte restano inammissibilmente generiche e fattuali nella misura in cui sono tese a contrastare la motivazione della sentenza che, nel disattendere gli analoghi primi due motivi di appello, ha escluso la natura imprevista della crisi di liquidità e la sua idoneità a impedire il versamento anche solo parziale delle ritenute operate sulle retribuzioni regolarmente corrisposte.

3.5. Peraltro, l’argomento dell’incidenza della crisi di impresa sull’elemento soggettivo del reato, questione già ampiamente scandagliata in tema di omesso versamento delle ritenute operate ad altri fini sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è stata risolta da questa Corte, con specifico riferimento all’omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo contributivo e previdenziale, con le sentenze Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Casella, Rv. 258056 e Sez. 3, n. 13100 del 19/01/20Il, Biglia, Rv. 249917, che hanno affermato il principio di diritto, che deve essere qui ribadito, secondo il quale il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

3.6.Il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, è punibile, come ricordato dalla Corte territoriale, a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all’INPS le ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evasione contributiva.

3.7. Il debito contributivo è collegato al pagamento delle retribuzioni. Ogni qualvolta il datore di lavoro effettua tali pagamenti insorge a suo carico l’obbligo di versare le somme dovute all’INPS, trattenendole sulle retribuzioni stesse di cui costituiscono quota parte. L’art. 2Il5, cod. civ., infatti, impone al datore di lavoro di versare anche la parte di contributo che è a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa. L’art. 19, legge n. 218 del 1952, dal canto suo, rende il datore di lavoro responsabile unico del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore: “Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto — recita l’art. 19 – dal datore di lavoro sulla retribuzione del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. La ritenuta deve essere riferita allo stesso periodo di paga al quale il contributo si riferisce, come si argomenta dall’obbligo imposto al datore di lavoro di indicare nel prospetto paga la distinta delle singole trattenute (art. 1, legge n. 4 del 1953). Appare dunque chiaro che attraverso il meccanismo della trattenuta il datore di lavoro aziona e rende concreto il suo diritto di rivalsa mediante la (anticipata) costituzione della provvista finanziaria necessaria a far fronte – pro-quota lavoratore dipendente – alla sua obbligazione nei confronti dell’INPS. Il contributo è infatti percentualmente quantificato sull’ammontare della retribuzione lorda del lavoratore (art. 17, legge n. 218 del 1952) e, pur costituendone una quota ideale perché corrispondente ad una somma fisicamente non consegnata al lavoratore stesso, si tratta pur sempre di una parte della retribuzione utilizzata dal datore a fini di rivalsa. L’omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduce nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente, il che, anticipando quanto più oltre si dirà, confligge in astratto con la tesi della crisi di liquidità, logicamente contraddetta dalla disponibilità del danaro sufficiente al pagamento delle retribuzioni, onerando chi l’invoca di ben più precisi e stringenti oneri probatori.

3.8.Infatti, sviluppando e riprendendo il tema della «crisi di liquidità» d’impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, questa Corte ha sempre predicato la necessità che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al datore di lavoro della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’impresa o l’attività, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

3.9.0ccorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell’obbligazione contributiva, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, che, pur pronunciate in tema di omesso versamento delle ritenute effettuate a titolo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, esprimono principi del tutto sovrapponibili al caso di specie).

3.10.Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie le allegazioni difensive, oltre ad essere del tutto generiche, non affrontano nemmeno l’argomento relativo alla impossibilità di attingere al proprio patrimonio personale.

3.11.0ccorre infine sgombrare definitivamente il campo da un equivoco di fondo che rischia di alterare la corretta impostazione dogmatica del problema: per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione contributiva, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto.

3.12.Quando il legislatore ha voluto attribuire all’elemento soggettivo del reato il compito di concorrere a tipizzare la condotta e/o quello di individuare il bene/valore/interesse con essa leso o messo in pericolo, lo ha fatto in modo espresso, escludendo, per esempio, dall’area della penale rilevanza le condotte solo eventualmente (e dunque non intenzionalmente) volte a cagionare l’evento (art. 323, cod. pen., artt. 2621, 2622, 2634, cod. civ., art. 27, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), incriminando, invece, quelle ispirate da un’intenzione che va oltre la condotta tipizzata (i reati a dolo specifico), attribuendo rilevanza allo scopo immediatamente soddisfatto con la condotta incriminata (per es., art. 424 cod. pen.), assegnando al momento finalistico della condotta stessa il compito di individuare il bene offeso (artt. 393 e 629 cod. pen., 416, 270, 270- bis, 305, cod. pen., 289-bis, 630, 605, cod. pen.).

3.13.Il dolo del reato in questione, come già detto, è invece integrato, dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato.

3.14.Gli argomenti utilizzati dal ricorrente a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un’operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell’orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell’ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l’intensità (art. 133 cod. pen.).

3.15.La scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono.

3.16.La forza maggiore, come noto, esclude la “suitas” della condotta. Secondo l’impostazione tradizionale, è la «vis cui resisti non potest», a causa della quale l’uomo «non agit sed agitur» (Sez. 1, n. 900 del 26/10/1965, Sacca, Rv. 100042; Sez. 2, n. 3205 del 20/1271972, Pilla, Rv. 123904; Sez. 4, n. 8826 del 21/0471980, Ruggieri, Rv. 145855).

3.17.Per questa ragione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/Il/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191).

3.18.Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/20Il, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).

3.19.Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10Il6 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).

3.20.5i aggiunga che la causa di forza maggiore deve sussistere al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento del singolo versamento da essa impedito. Risulta, anche per questo motivo, la estrema genericità e contraddittorietà della relativa allegazione posto che tale causa di forza maggiore non ha comunque impedito il corretto adempimento dell’obbligazione contributiva collegata al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 e ciò nonostante il dedotto fallimento del piano di risanamento industriale di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d), r.d. n. 267 del 1942 che, secondo le deduzioni del ricorrente, non contemplava nemmeno l’impegno del suo patrimonio.

3.21.Alla luce delle considerazioni che precedono, appare in tutta la sua fragilità la tesi difensiva.

4.Il terzo, il quarto ed il quinto motivo si espongono alle medesime censure dei primi due.

4.1.Premesso che la Corte di appello afferma con chiarezza che la delega non era firmata e che il ricorrente, pur eccependo il travisamento della prova, non la allega, resta comunque il fatto che, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, il delegato era privo della necessaria autonomia finanziaria e dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito contributivo. Tant’è che contraddittoriamente deduce di essersi personalmente dato da fare per tentare di reperire la liquidità necessaria. Tale comportamento è coerente con il fatto che soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, Di Mambro, Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 del 07/Il/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Nobili, Rv. 222252).

4.2.Tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell’insorgenza del debito anche se, ‘medio tempore’, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l’autore del reato, tenuto a sollecitare, anche in caso di fallimento, il curatore frattanto nominato perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 19574 del 21/Il/2013, Assirelli, Rv. 259741). Nel caso di specie il ricorrente non deduce di aver sollecitato il liquidatore ad adempiere ma di avergli rappresentato l’esistenza della delega in favore del consigliere del C.d.A., ritenendo evidentemente così di sottrarsi ad un adempimento suo proprio.

4.3.Il mancato pagamento delle somme oggetto di diffida esclude in radice la applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), seconda parte, cod. pen., visto che nemmeno l’adempimento della diffida è ritenuta di per sé sufficiente allo scopo (Sez. 3, n. 26710 del 05/03/2015, Natalicchio, Rv. 264023, secondo cui il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l’attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perché non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell’istituto, ma anche perché l’integralità del versamento non coincide con l’ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall’Istituto per il recupero del credito, essendo inoltre onere dell’imputato fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l’effettività e l’integralità del risarcimento).

4.4.L’essersi adoperato per l’adempimento del debito contributivo prima della ricezione della diffida è circostanza contraddetta, sul piano della efficacia,

dalla condotta tenuta successivamente alla ricezione della diffida (mancato pagamento e indicazione di altro soggetto tenuto al pagamento).

5.L’ultimo motivo è palesemente infondato.

5.1.Resta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).

5.2.Non è perciò sindacabile la decisione di privilegiare la gravità oggettiva del reato a scapito di altri indici di commisurazione della pena. Non ha diritto di cittadinanza in questa sede l’argomento secondo cui il ricorrente ha subito la “sfortuna” di gestire un elevato numero di lavoratori dipendenti, che nulla toglie alla oggettiva gravità del danno contributivo.

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/07/2017.

Sito Corte Costituzionale<<

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione<<<

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione<<<

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia<<

News ILA lavoro 2016<<

News ILA sicurezza 2016<<

Ispettori del lavoro Associati<<

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

Sentenza n. 19435/2017 del 03.08.2017 della Corte di Cassazione Infortuni, responsabilità del preposto di fatto.<

Sentenza n. 13204/2017 del 23/Il/2016 della Corte di Cassazione Mancata produzione documentale agli ispettori del lavoro.<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 35757/2017, si può avere tenuità del fatto anche con precedenti penali<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 17531/2017 del 14.07.2017 Badge a radio frequenza illegittimo<

Sentenza n. 700/2017 pubblicata il 16/02/2017 del Consiglio di Stato “Sentenza sulla sospensione dell’attività imprenditoriale”<

Sentenza n. 13203/2017 del 23/Il/2016 della Corte di Cassazione Il commercialista non è punibile per il reato più grave di violazione della procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari…<<

Sentenza n. 22662/2016 del 08/Il/2016 “controlli difensivi del datore di lavoro sui comportamenti posti in essere dai lavoratori”<<

Sentenza n. 10014/2017 del 06.12/2016 della Corte di Cassazione sulla verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria anche in assenza di contratto – Sezione III penale.<<

Sentenza n. 2239/2017 del 30/01/2017 Nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto…..<<

Sentenza n. 5051/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione contratto di apprendistato e tutela della lavoratrice madre.<<

Sentenza n. 44327/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda.<<

Sentenza n. 475/2017 della Corte di Cassazione con la quale ha affermato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice nel c.d. “periodo protetto” ordinando la riassunzione.<<

Sentenza n. 281/2016 del 12/01/2016 della Corte di Cassazione con la quale ribadisce come il concetto d’immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e non assoluto.<<

Sentenza n. 25791/2016 del 14/12/2016 della Corte di Cassazione secondo cui la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all´indirizzo del destinatario…<<

Sentenza n. 46170/2016 del 21/09/2016 della Corte di Cassazione ha fornito una prima interpretazione sul nuovo ecoreato di “inquinamento ambientale” Sequestro preventivo di una porzione di fondale del golfo di La Spezia e di un cantiere, …<<

Sentenza Tar Lazio n. 12873/2016 del 30/12/2016, Tar Lazio: il costo del lavoro indicato dalle tabelle ministeriali è il “costo medio orario del lavoro”, e non “i minimi salariali retributivi”, all’art. 97, c. 5, lett. d) D. Lgs. n. 50/2016<<

Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale<<

Sentenza n. 24981/2016 del 06/12/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che non è irragionevole subordinare la corresponsione da parte dell’Inps dell’assegno sociale alla titolarità della carta di soggiorno.<<

Sentenza n, 51897/2016 del 08/09/2016 della Corte di Cassazione la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione ed il monitoraggio dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale<<

Sentenza n. 25201/2016 del 07/12/2016 della Corte di Cassazione ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere per aumentare la redditività.<<

Sentenza n. 26808/2016 del 22/12/2016 della Corte di Cassazione<<

Sentenza n. 26933/2016 del 23/12/2016 della Corte di Cassazione Vigilanza congiunta: la notifica del verbale è dell’Ispettorato del lavoro Svolgimento del processo. Ricorso al Tribunale di Siracusa del 28/04/2003.<<

Sentenza n. 24566/2016 del 01/12/2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che la detenzione, in ambito extra lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea a integrare la giusta causa di licenziamento<<

Sentenza n. 26467/2016 del 21/12/2016 della Corte di Cassazione “nel licenziamento motivato con la soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro, in presenza di altre posizioni aziendali disponibili, sia pur di contenuto professionale inferiore…<<

Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 143/16 Lussemburgo, 21 dicembre 2016 uno Stato membro di opporsi, in talune circostanze, a licenziamenti collettivi nell’interesse della protezione dei lavoratori e dell’occupazione.<<

Sentenza n. 18507/2016 del 21/09/2016 della Corte di Cassazione ricorso, da parte del datore, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica di lombosciatalgia presentata dal lavoratore.<<

Sentenza n. 24455/2016 del 30/Il/2016 della Corte di Cassazione non può essere licenziato per giusta causa il dipendente che, improvvisamente trasferito in un altro reparto e senza un congruo preavviso, si rifiuta di lavorare.<<

Sentenza n. 34900/2007 del 17/09/2007 della Corte di Cassazione “Lavoratori minorenni privi di visita medica e Improcedibilità penale”<<

Sentenza n. 1315/2016 del 15/12/2016 del TAR Reggio Calabria Anomalia dell’offerta, il nuovo Codice impone il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi minimi<<

Sentenza n. 24803/2016 del 05/12/2016 della Corte di Cassazione “la prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo”<<

Infortunio sul Lavoro: Sentenza n. 24442/2016 del 30/Il/2016, Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore<<

Infortunio sul lavoro – Sentenza n. 23781/2016 del 22/Il/2016 Postumi non cumulabili derivati da infortunio.<<

Infortunio sul lavoro: Sentenza n. 44327/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione, Art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda<<

Sentenza n. 22489/2016 del 04/Il/2016 della Corte di Cassazione la quale dichiara che non può configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso se il lavoratore nelle more dello svolgimento dell’iter giudiziale trova un’altra occupazione<<

Sentenza n. 22550/2016 del 07/Il/2016 Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che si sottrae per due volte alla visita medica di idoneità fisica.<<

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabil<<

Sentenza n. 23397/2016 del 17/Il/2016 della Corte di Cassazione. Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE hanno deciso che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non 10).<<

Sentenza n. 39023/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione. Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, il committente non è responsabile.<<

Sentenza n. 45198/2016 del 07/04/2016 della Corte di Cassazione dove la Cassazione spiega che se il Datore di lavoro installa telecamere senza autorizzazione anche se le tiene spente è comunque reato.<<

Sentenza n. 19557/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda<<

Sentenza n. 22323/2016 del 03/Il/2015 della Corte di Cassazione con la quale si ritiene discriminatorio con effetti ritorsivi il licenziamento del lavoratore disposto per giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente, allorquando le vere ragioni ..<<

Sentenza n. 22936/2016 del 10/Il/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-Ispettorato del lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<<

Sentenza n. Il64/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del Il dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply