Sentenza della Corte di Cassazione n. 40590/2013 del 03.05.2013 “reato di cui all’art. 23 comma 10 del D.L.vo 81/08 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 40590/2013 del 03.05.2013 “reato di cui all’art. 23 comma 10 del D.L.vo 81/08 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”<

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 40590/2013 del 03.05.2013<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 40590/2013 del 03.05.2013 “reato di cui all’art. 23 comma 10 del D.L.vo 81/08 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”<

Penale Sent. Sez. 3 Num. 40590 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: GRILLO RENATO Data Udienza: 03/05/2013<

SENTENZA<

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXX XXXXXXXX N. IL 14/06/19xx

avverso la sentenza n. 2674/2010 GIP TRIBUNALE di VERBANIA, del 11/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per annullamento senza rinvio

Udito, per la parte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza dell’Il ottobre 2011, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Verbania dichiarava Xxxxxxxxx xxxxxxxx, imputato del reato di cui all’art. 23 comma 10 del D.L.vo 81/08< [Reato commesso il 20 luglio 2009], colpevole della detta contravvenzione, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di C 1.000,00 di ammenda, così diminuita per il rito.

1.2 II Tribunale, dopo aver sommariamente ricostruito i tratti salienti della vicenda, disattendeva la tesi difensiva basata sulla pretesa inapplicabilità della norma violata in quanto non aderente al dettato normativo che postula una tutela anticipata del bene-sicurezza al momento della costruzione e/o vendita, noleggio, concessione in uso del macchinario, affermando, quindi, che il momento consumativo del reato si perfeziona all’atto di una di dette circostanze (costruzione, vendita, etc.).

1.3 Propone ricorso avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 3 del D. L.vo 81/08<): pur concordando con la ratio cui si ispira il decreto legislativo in parola (attuazione specifica della tutela antinfortunistica) e – per quanto qui rileva – il divieto di utilizzazione di macchinari non sicuri con correlato divieto di messa in commercio di macchinari che si trovino in condizioni similari, afferma che, nel caso in esame, il macchinario ceduto era, in realtà, destinato ad altra società con la specifica – ed unica – finalità di essere assoggetto a riparazione da quella società onde poi essere messo in commercio in condizioni di sicurezza. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per sua carenza e/o manifesta illogicità, sostenendo che la tesi della cd. “continuità normativa” tra l’art. 7 del D.P.R. 547/55 e l’art. 23 del D. L.vo 81/08< (giudicata in astratto corretta) avrebbe dovuto indurre il giudice a motivare specificamente sulle ragioni della non applicabilità della norma laddove – come nel caso in esame – si fosse trattato non di messa in circolazione o di vendita a tali fini, ma di vendita per riparazione con riserva di una messa in circolazione dopo l’esito della riparazione: motivazione, nel caso de quo, per un verso assente e, per altro verso, manifestamente illogica per avere ritenuto soltanto il profilo della vendita equivalente alla messa in circolazione. Con un terzo, ed ultimo, motivo la difesa lamenta vizio di erronea applicazione della legge penale (artr. 133 cod. pen.) per avere il GUP proceduto alla determinazione della pena in termini eccessivi ed in violazione dell’art. 133 cod. pen., applicato in modo erroneo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. Punto di partenza della vicenda è la vendita, in data 20 luglio 2009, da parte dell’YYYYYYYYY, nella sua qualità di legale rappresentante della yyyyy yyyyyy s.a.s., di un macchinario (macchina fresatrice Induma 2035) alla società vvvvvv s.r.l. di San Lazzaro di Savena. Secondo la prospettazione accusatoria, poi recepita dal G.U.P., tale macchina, al momento della vendita, non corrispondeva alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in palese violazione della normativa vigente in materia.

2. Nessuna contestazione muove il ricorrente sul fatto storico, in sé considerato, della vendita né sullo stato di irregolarità del macchinario: il punto critico sul quale divergono la soluzione adottata dal Giudice rispetto a quella auspicata dall’imputato è dato dalle ragioni della vendita e, di conseguenza, dalla corretta interpretazione della norma incriminatrice che il ricorrente contesta così come effettuata dal GUP.

3. Il dato normativo di riferimento (art. 23 comma 10 del D. L.vo 81/08<, intitolato “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) testualmente recita: “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

3.1 Trattasi di una norma non di certo nuova, posto che – come del resto ricordato dal GUP e dallo stesso ricorrente – già in passato esisteva apposita previsione normativa (art. 7 comma 1° del D.P.R. 547/55, intitolato “Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno -) secondo la quale: “Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto [D.P.R. 547/55] la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. […]”.

3.2 In aggiunta a tale dato, va ricordato che il successivo art. 6, commi 1° e 2° del D. L.vo 626/94 (intitolato “Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori”) ha, a sua volta, previsto nel comma secondo che: “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge”.

3.3 Già sotto il vigore del D.L.vo 626/94 si era posto il problema dei rapporti tra l’art. 7 del menzionato D.P.R. 547/55 e l’art. 6 comma 2° del detto D. L.vo 626/94: problema che la giurisprudenza di questa Corte aveva risolto nel senso dì ritenere la disposizione di cui all’art. 7 speciale rispetto all’art. 6 del D. L.vo 626/94, che aveva una portata più generale intendendo assicurare il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari, mentre la norma di cui al citato D.P.R. prescriveva esclusivamente l’obbligo per il fabbricante o venditore o concedente in uso di rispettare il D.P.R. 547/55. Da qui la ritenuta specialità della disposizione di cui all’art. 7 citato, nient’affatto abrogata dalla nuova disciplina del 1994, ma pienamente applicabile (vds. per una specifica applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 547/55, Sez. 4^ 29.4.2003 n. 41985 P.G. in proc. Morra e altro, Rv. 227285, nella quale si afferma, tra gli altri, il principio della vigenza ed applicabilità dell’art. 7 del D.P.R. 547/55, pur in costanza dell’art. 26 del D. L.vo 758/94 che ha sostituito la sanzione originaria da L. 250.000 a L. 1.500.000, come aggiornata dall’art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, con quella dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da Lire un milione a L. sei milioni, senza che sì profilasse, quindi, alcuna depenalizzazione).

3.4 La successiva emanazione del D. L.vo 81/08< ha posto il problema della continuità normativa, o meno, tra l’art. 7 più volte citato e l’art. 23 comma 1 del D. L.vo 81/08<. Anche in questo caso la giurisprudenza di questa Corte è intervenuta affermando – seppure con riguardo a fattispecie prevista dall’art. 5 del D. L.vo 494/96, rispetto all’ allegato 18 del D. L.vo 81/08< – la continuità tra le due norme perché dì identico contenuto prescrittivo (Sez. 4^ 14.12.2010 n. 5005, Sessa e altri, Rv. 249624; v. anche Sez. 4^ 3.11.2011 n. 46849, P.G. in proc. Di Carlantonio e altro, Rv. 252148).

3.5 Nel caso in esame il raffronto tra il testo dell’art. 7 D.P.R. 547/55, come novellato dall’art. 6 comma 1 del D. L.vo 484/96 e l’art. 23 del D. L.vo 81/08<, consente di pervenire agevolmente alla conclusione della continuità normativa, stante l’identità del contenuto precettivo, fermo restando il diverso regime sanzionatorio aumentato nel tempo, ma senza alcuna abrogazione implicita della precedente normativa.

4. Appare ben più interessante verificare se il concetto di vendita come esplicitato nell’art. 23 più volte citato debba interpretarsi ìn modo assoluto, come divieto di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma, ovvero possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.

4.1 La risposta, a giudizio di questa Corte, è certamente positiva, a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita; i soggetti parte dell’atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato).

4.2 E’ evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione.

4.3 Invero è un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma contestata, nel senso che, fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l’utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita dì un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.

5. E’ ovvio che si tratta di una indagine di fatto rimessa al giudice del merito il quale, nel caso in esame, non ha prestato alcun rilievo alla documentazione allegata dalla difesa ad integrazione della testimonianza sollecitata ex art. 438 comma 5 cod. proc. pen. e non accolta dal GUP: si tratta di una dichiarazione-certificazione a firma di Yyyyyyy yyyyyyy, legale rappresentante della ditta YYYYYY s.r.l. nella quale si evidenziava che da parte della ditta suddetta, nella qualità di cessionaria, che la stessa aveva assunto il preciso impegno nei confronti della ditta cedente yyyyy yyyyyy s.a.s, a prendere in carico il macchinario costituito dalla fresatrice “INDUMA 2035” non a norma (per come dichiarato dalla stessa ditta cedente al momento della vendita) e a metterlo in commercio (letteralmente: “cederlo ad utilizzatori finali”) revisionato e munito di tutte le protezioni di sicurezza secondo la normativa vigente del paese di destinazione. E’ poi aggiunto in tale dichiarazione che la società YYYYYY sì occupa, tra l’altro “di “revisioni e messe a norma di macchinari industriali” con la previsione – nel caso di impossibilità di ricondizionare il macchinario non a norma – del suo smantellamento previo recupero delle parti meccaniche utilizzabili.

6. Ne deriva, quindi, una motivazione quanto meno insufficiente (avendo il GUP il dovere di accertare, previa escussione del teste, come richiesto dall’imputato all’atto della formulazione dell’accesso al rito abbreviato condizionato le modalità di tale cessione e le sue effettive finalità), se non proprio illogica (nel momento in cui attribuisce alla vendita del macchinario e sulla base della documentazione disponibile, un significato assoluto che la certificazione escludeva) che postula l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio. In tale sede dovrà il giudice verificare in concreto, alla luce delle regole interpretative enunciate da questo Supremo, quali fossero le modalità della vendita e se in effetti la ditta cessionaria vvvvvv s.r.l. svolgesse o meno attività di riparazione e riposizionamento a norma di macchinari non in regola secondo le prescrizioni antinfortunistiche del mercato interno.

7. L’accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verbania.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2013

Interpello n. 1/2017 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oggetto: Quesito ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni relativo all’articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 13 dicembre 2017.<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 40590/2013 del 03.05.2012<

 

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Sentenza n. 22489/2016 del 04/Il/2016 della Corte di Cassazione la quale dichiara che non può configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso se il lavoratore nelle more dello svolgimento dell’iter giudiziale trova un’altra occupazione<<<

Sentenza n. 22550/2016 del 07/Il/2016 Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che si sottrae per due volte alla visita medica di idoneità fisica.<<<

Sentenza n. 45394/2016 del 31/03/2016 In caso di procedimento per evasione fiscale legato all’emissione di fatture inesistenti non può essere emessa sentenza di condanna senza consentire all’imputato di ammettere come prova il libro dei beni ammortizzabil<<<

Sentenza n. 23397/2016 del 17/Il/2016 della Corte di Cassazione. Le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE hanno deciso che il credito previdenziale di cui alle cartelle non opposte soggiace a termine di 5 anni (e non 10).<<<

Sentenza n. 39023/2016 del 15/03/2016 della Corte di Cassazione. Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, il committente non è responsabile.<<<

Sentenza n. 45198/2016 del 07/04/2016 della Corte di Cassazione dove la Cassazione spiega che se il Datore di lavoro installa telecamere senza autorizzazione anche se le tiene spente è comunque reato.<<<

Sentenza n. 19557/2016 del 30/09/2016 della Corte di Cassazione ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda<<<

Sentenza n. 22323/2016 del 03/Il/2015 della Corte di Cassazione con la quale si ritiene discriminatorio con effetti ritorsivi il licenziamento del lavoratore disposto per giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente, allorquando le vere ragioni ..<<<

Sentenza n. 22936/2016 del 10/Il/2016 della Corte di Cassazione “in caso di rapporto part-time verticale annuo, i periodi di riposo vanno riconosciuti ai fini del pieno accredito della contribuzione”.<<<

Sentenza n. 20327/2016 del 10 ottobre 2016 Corte di Cassazione. La responsabilità solidale non è applicabile alle P.A.<<<

Sentenza n. 44927/2016 della Corte di Cassazione Locali Sporchi: l’accertamento degli ispettori ASL può essere anche solo visivo<<<

Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<<<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-Ispettorato del lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<<<

Sentenza n. Il64/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<<<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<<<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<<<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<<<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<<<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<<<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<<<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<<<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<<<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<<<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<<<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<<<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<<<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del Il dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<<<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<<<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<<<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<<<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<<<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<<<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<<<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<<<

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